Il COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO
                       DELLE IMPRESE ESERCENTI
                 SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
  Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei  trasporti,  della  sanita'  e   dell'interno,
concernente   il  regolamento  delle  modalita'  organizzative  e  di
funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi  di
smaltimento  dei  rifiuti,  cosi'  come  modificato  ed integrato con
decreto 26 luglio 1993, n. 392;
  Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991,
n. 324, il quale prevede la suddivisione in classi delle categorie di
iscrizione all'albo;
  Visto, altresi', l'art. 12, comma 1, dello stesso decreto 21 giugno
1991, n. 324, secondo il quale le imprese  che  intendono  iscriversi
all'albo debbono essere in possesso di idoneita' tecnica;
  Ritenuto di fissare i requisiti minimi per l'iscrizione alle citate
classi  in  termini  di  dotazioni  strumentali  e  di addetti, fermo
restando il  fatto  che  le  dotazioni  disponibili  dovranno  essere
adeguate ai servizi effettivi da prestare;
  Visto   l'art.  7  del  citato  decreto  21  giugno  1991,  n.  324
concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Le imprese che svolgono le attivita'  di  spazzamento  dei  rifiuti
urbani  esterni  e  servizi affini e complementari di cui all'art. 2,
comma 1, punto 2), del decreto 21 giugno 1991, n. 324, debbono essere
in possesso dei requisiti di cui alla allegata tabella 1.