Il COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanita' e dell'interno, concernente il regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392; Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, il quale prevede la suddivisione in classi delle categorie di iscrizione all'albo; Visto, altresi', l'art. 12, comma 1, dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324, secondo il quale le imprese che intendono iscriversi all'albo debbono essere in possesso di idoneita' tecnica; Ritenuto di fissare i requisiti minimi per l'iscrizione alle citate classi in termini di dotazioni strumentali e di addetti, fermo restando il fatto che le dotazioni disponibili dovranno essere adeguate ai servizi effettivi da prestare; Visto l'art. 7 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324 concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo; Delibera: Art. 1. Le imprese che svolgono le attivita' di spazzamento dei rifiuti urbani esterni e servizi affini e complementari di cui all'art. 2, comma 1, punto 2), del decreto 21 giugno 1991, n. 324, debbono essere in possesso dei requisiti di cui alla allegata tabella 1.