IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante fra l'altro disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposte; Visto l'art. 5, commi 1 e 1-bis, della citata legge, il quale stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto il comma 2 del citato art. 5, con il quale si prevedono le modalita' di calcolo del rimborso nel caso sia stato notificato avviso di accertamento e nel contempo si dispone per l'effettuazione del rimborso dell'80%, limitatamente ai crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi; Ritenuto che a norma del comma 3-bis, ove l'importo totale dei crediti chiesti a rimborso superi l'ammontare di 10.000 miliardi stanziati in bilancio, i rimborsi stessi avvengono per ordine di importo a partire da quelli di importo inferiore al netto degli interessi; Considerato che, ai sensi dello stesso art. 5, commi 1 e 1-bis, occorre determinare con decreto ministeriale le modalita' di presentazione della suddetta richiesta da parte dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, nonche' stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti di cui sopra; Decreta: Art. 1. 1. I contribuenti e i sostituti d'imposta che intendono avvalersi della facolta' prevista dai commi 1 e 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, devono richiedere, con apposita domanda assoggettata all'imposta di bollo, l'estinzione mediante assegnazione di titoli di Stato dei crediti richiesti a rimborso risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale riguardanti periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, nonche' dei relativi interessi calcolati al 31 dicembre 1994. 2. Per quanto riguarda i rimborsi relativi alle imposte che emergono dalle dichiarazioni dei redditi si procede al rimborso nei limiti dell'80% dell'importo dei crediti indicati in dichiarazione. 3. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione. Relativamente alle cessioni di crediti di imposta sul valore aggiunto si tiene conto solo di quelle effettuate e notificate all'Amministrazione entro la data di presentazione della richiesta di rimborso, nella quale devono essere indicati gli estremi del cessionario del credito. 4. Rimangono valide le richieste di rimborso relative a crediti per periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, presentate anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 22 luglio 1994, n. 457, e redatte in conformita' ai modelli approvati con il decreto ministeriale 27 aprile 1992. Rimangono altresi' valide le richieste di rimborso relative a crediti per periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1987, e non accolte per insufficienza delle somme stanziate in bilancio.