IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  1994, n. 307, convertito, con
modificazioni, nella legge  22  luglio  1994,  n.  457,  recante  fra
l'altro disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposte;
  Visto  l'art.  5,  commi  1  e  1-bis, della citata legge, il quale
stabilisce  che   all'estinzione   dei   crediti   risultanti   dalla
liquidazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi, delle dichiarazioni
annuali dell'imposta sul valore aggiunto e  delle  dichiarazioni  dei
sostituti d'imposta relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31
dicembre  1989,  si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il
30 settembre 1994, mediante assegnazione ai creditori  di  titoli  di
Stato;
  Visto  il  comma  2 del citato art. 5, con il quale si prevedono le
modalita' di calcolo del  rimborso  nel  caso  sia  stato  notificato
avviso  di accertamento e nel contempo si dispone per l'effettuazione
del rimborso  dell'80%,  limitatamente  ai  crediti  emergenti  dalle
dichiarazioni dei redditi;
  Ritenuto  che  a  norma  del  comma 3-bis, ove l'importo totale dei
crediti chiesti a rimborso  superi  l'ammontare  di  10.000  miliardi
stanziati  in  bilancio,  i  rimborsi  stessi avvengono per ordine di
importo a partire da quelli  di  importo  inferiore  al  netto  degli
interessi;
 Considerato  che,  ai  sensi  dello  stesso art. 5, commi 1 e 1-bis,
occorre  determinare  con  decreto  ministeriale  le   modalita'   di
presentazione  della  suddetta  richiesta da parte dei contribuenti e
dei sostituti  d'imposta,  nonche'  stabilire  le  procedure  per  la
rilevazione dei crediti di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  contribuenti e i sostituti d'imposta che intendono avvalersi
della  facolta'  prevista  dai  commi  1  e  1-bis  dell'art.  5  del
decreto-legge  23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 luglio 1994, n. 457, devono richiedere,  con  apposita
domanda  assoggettata  all'imposta  di  bollo,  l'estinzione mediante
assegnazione di titoli di Stato  dei  crediti  richiesti  a  rimborso
risultanti  dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle
dichiarazioni  annuali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta relative agli interessi e ad
altri redditi di capitale riguardanti periodi di imposta chiusi entro
il 31 dicembre 1989, nonche' dei relativi interessi calcolati  al  31
dicembre 1994.
  2.  Per  quanto  riguarda  i  rimborsi  relativi  alle  imposte che
emergono dalle dichiarazioni dei redditi si procede al  rimborso  nei
limiti dell'80% dell'importo dei crediti indicati in dichiarazione.
  3.  In  caso  di  fusione  la  domanda deve essere presentata dalla
societa' incorporante o risultante dalla fusione. Relativamente  alle
cessioni  di  crediti  di  imposta sul valore aggiunto si tiene conto
solo di quelle effettuate e notificate all'Amministrazione  entro  la
data di presentazione della richiesta di rimborso, nella quale devono
essere indicati gli estremi del cessionario del credito.
  4. Rimangono valide le richieste di rimborso relative a crediti per
periodi  di  imposta  chiusi  entro  il  31 dicembre 1989, presentate
anteriormente alla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  legge  22  luglio  1994,  n.  457, e redatte in conformita' ai
modelli  approvati  con  il  decreto  ministeriale  27  aprile  1992.
Rimangono altresi' valide le richieste di rimborso relative a crediti
per  periodi  di  imposta  chiusi  entro  il  31 dicembre 1987, e non
accolte per insufficienza delle somme stanziate in bilancio.