IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu' volte  reiterato  fino  al
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
   Visto in particolare l'art. 2, comma  6,  della  citata  legge  n.
493/1993  che  fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove
opere pubbliche  salvo  autorizzazione  del  Ministro  del  bilancio,
sentito  il CIPE con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
   Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la
metodologia  e  le  procedure  per  il  rilascio   delle   suindicate
autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;
   Vista  la  nota  in  data  1  agosto  1994,  n. 7/7855, con cui il
Comitato costituito ai sensi  delle  disposizioni  di  cui  sopra  ha
trasmesso  un  primo elenco di interventi la cui istruttoria ha avuto
esito favorevole;
   Ritenuto di  potersi  esprimere  favorevolmente  sull'accoglimento
delle  richieste  avanzate  dai  comuni  per  le  quali le risultanze
dell'istruttoria svolta dal suddetto Comitato ha dato esito positivo;
   Udita  la  relazione   del   Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione economica;
                            E S P R I M E
                         il seguente parere:
   I  comuni  di  cui  all'allegato  1  possono essere autorizzati ad
utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni  e  derivanti
dall'art.  3  del decreto legislativo n. 76/1990 per gli interventi e
gli  importi  indicati  e  con  rispetto  delle  eventuali   relative
prescrizioni formulate.
   Alla  realizzazione  delle  opere  i  comuni  dovranno  provvedere
mediante  espletamento  di  gare  da  effettuarsi  con  le  procedure
previste   dalle   vigenti  normative;  comunicheranno,  inoltre,  al
Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna dei  lavori  che
deve  avvenire  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  rilascio
dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.
   Qualora entro tale data  la  predetta  consegna  non  abbia  luogo
l'ente   interessato  dovra'  darne  comunicazione  al  Ministro  del
bilancio  e  prospettare  una  diversa  utilizzazione   della   somma
relativa.
    Roma, 3 agosto 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI