IL COMITATO NAZIONALE
                  DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI
                 SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
  Visto   il   decreto   21   giugno   1991,  n.  324,  del  Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,   del
commercio   e   dell'artigianato,  dei  trasporti,  della  sanita'  e
dell'interno,   concernente   il    regolamento    delle    modalita'
organizzative  e  di  funzionamento dell'albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, cosi'  come  modificato
ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;
  Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991,
n. 324, il quale prevede la suddivisione in classi delle categorie di
iscrizione all'albo;
  Visto,  altresi', l'art. 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n.
324, secondo il quale le imprese che  intendono  iscriversi  all'albo
debbono  essere  in  possesso  di  idoneita'  tecnica  e di capacita'
finanziaria;
  Ritenuto di fissare i requisiti minimi per l'iscrizione alle citate
classi in termini  di  dotazioni  strumentali  e  di  addetti,  fermo
restando  il  fatto  che  le  dotazioni  disponibili  dovranno essere
adeguate ai servizi effettivi da prestare;
  Ravvisata l'opportunita' di  individuare  i  requisiti  minimi  per
l'iscrizione delle imprese che svolgono attivita' concernente il solo
trasporto di rifiuti solidi urbani;
  Visto  l'art.  7  del  citato  decreto  21  giugno  1991,  n.  324,
concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Le imprese che svolgono attivita' concernente il solo trasporto  di
rifiuti solidi urbani debbono essere in possesso dei requisiti di cui
alla allegata tabella 1.