IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtu' del quale  il
Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni di
indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro  generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati di credito del  Tesoro,  di  durata  non  superiore  a
dodici  anni,  con  l'osservanza  delle  norme contenute nel medesimo
articolo;
  Visto il proprio decreto n. 348822/66-AU-241  del  7  giugno  1991,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1991, con
cui, in applicazione della  predetta  normativa,  e'  stata  disposta
un'emissione  di  certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO)
con godimento 19 giugno 1991, al tasso  d'interesse  annuo  del  12%,
della  durata  di  sei  anni  e per l'importo di lire 2.500 miliardi,
interamente collocati;
  Visti i propri decreti n. 348932/66-AU-241 del 4 luglio 1991  e  n.
349109  del  5 agosto 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1991 e n. 188 del 12 agosto 1991,  con
cui  sono  state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative
all'emissione dei suddetti certificati  di  credito  del  Tesoro  con
opzione  (CTO)  per  gli  importi  di  lire  2.000  e 1.000 miliardi,
interamente collocati;
  Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto  del  7  giugno
1991, il quale prevede:
   che  i  portatori  dei  titoli  hanno la facolta' di ottenere, nel
periodo dal 19 al 29 giugno 1994, il rimborso anticipato dei medesimi
mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca
d'Italia dal 19 al 29 maggio 1994;
   che con successivo decreto ministeriale si provvede  ad  accertare
l'ammontare  del capitale nominale dei certificati di credito rimasto
in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;
  Vista  la  nota  con  cui  la  Banca  d'Italia  ha  comunicato  che
l'ammontare  nominale  dei  certificati rimborsati anticipatamente e'
pari a L. 60.000.000;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo  comma,  del  decreto
ministeriale  del  7  giugno  1991,  meglio  citato  nelle  premesse,
l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con
godimento 19 giugno 1991 in essere a seguito dell'espletamento  delle
operazioni di rimborso anticipato ammonta a L. 5.499.940.000.000.