IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del  13
luglio  1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le condizioni climatiche nel suo territorio  lo  abbiano  reso
necessario,  l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato   1   del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle    regioni    Piemonte,    Friuli-Venezia    Giulia,    Veneto,
Emilia-Romagna,  Toscana,  Sardegna,  Marche  ed Abruzzo, nonche' gli
assessorati provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano, i  quali
hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la
vendemmia  1994,  condizioni  climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto
l'emanazione  del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni   di
arricchimento anzidette;
  Considerato che l'assessorato della regione Piemonte ha ritenuto di
dover  limitare ad un grado alcole l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia per i  seguenti  vini:
vini  D.O.C.G. - Barolo e Barbaresco, vini D.O.C. - Nebbiolo di Alba,
Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Dolcetto Diano,  Dolcetto  Dogliani,
Roero e Roero Arneis;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna vitivinicola 1994-95 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
e delle province indicate nelle premesse.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita' ed entro  i  limiti  massimi  previsti  dai  regolamenti
comunitari sopracitati.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 7 settembre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE