IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  delle  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1986, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale  di
sviluppo dell'universita';
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale in merito
all'ordinamento didattico del  corso  di  diploma  universitario  per
traduttori e interpreti;
  Sentita l'Associazione italiana traduttori e interpreti;
 Riconosciuta   la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamentodidattico universitario  e  di  aggiungere,  dopo  la
tabella  IX-bis del medesimo, la tabella IX-ter, relativa al corso di
diploma universitario per traduttori e interpreti;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario per traduttori e interpreti.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  le  facolta' di lingue e letterature straniere, lettere e
filosofia, magistero e la  scuola  di  alti  studi  islamici  possono
rilasciare   l'anzidetto   diploma  universitario  per  traduttori  e
interpreti.
  Dopo la tabella IX-bis, annessa  al  citato  decreto  30  settembre
1938,  n.  1652,  e'  aggiunta la tabella IX-ter, relativa al diploma
universitario per traduttori e interpreti.
  L'anzidetta  tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di   cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 novembre 1993
                                                 Il Ministro: COLOMBO
 Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1994
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 140