IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento delle docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1986, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo. Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in "edilizia" espresso nell'adunanza del 17 giugno 1993; Sentiti i pareri dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti espressi in data 29 marzo 1993 e in data 14 giugno 1993; Sentito il parere del Consiglio nazionale dei geometri espresso in data 7 aprile 1993; Sentito il parere del Consiglio nazionale dei periti industriali espresso in data 6 aprile 1993; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXIX-bis del medesimo, la tabella XXIX-ter, relativa al corso di diploma universitario in "edilizia"; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario in "edilizia". La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che le facolta' di architettura e di ingegneria possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in edilizia. Dopo la tabella XXIX-bis, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXIX-ter, relativa al diploma universitario in edilizia. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 1994 Il Ministro: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1994 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 141