IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  delle  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1986, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale  di
sviluppo.
  Udito  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale in merito
all'ordinamento didattico  del  corso  di  diploma  universitario  in
"edilizia" espresso nell'adunanza del 17 giugno 1993;
  Sentiti  i  pareri  dei  consigli nazionali degli ingegneri e degli
architetti espressi in data 29 marzo 1993 e in data 14 giugno 1993;
  Sentito il parere del Consiglio nazionale dei geometri espresso  in
data 7 aprile 1993;
  Sentito  il  parere  del Consiglio nazionale dei periti industriali
espresso in data 6 aprile 1993;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella XXIX-bis del medesimo, la tabella XXIX-ter, relativa al corso
di diploma universitario in "edilizia";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario in "edilizia".
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  le  facolta'  di  architettura  e  di  ingegneria possono
rilasciare l'anzidetto diploma universitario in edilizia.
  Dopo la tabella XXIX-bis, annessa al citato  decreto  30  settembre
1938,  n.  1652, e' aggiunta la tabella XXIX-ter, relativa al diploma
universitario in edilizia.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 febbraio 1994
                                                 Il Ministro: COLOMBO
 Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1994
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 141