IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia; Viste le delibere del consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 7 febbraio 1990, con la quale e' stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in archeologia e del 25 maggio 1994 di adeguamento dell'elenco delle discipline a quello della tipologia nazionale; Viste le conformi delibere del senato accademico del 28 marzo 1990 e del 15 luglio 1994; Viste le conformi delibere del consiglio di amministrazione del 19 aprile 1990 e del 21 luglio 1994; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VI, facolta' di lettere e filosofia, dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia: 10) Scuola di specializzazione in archeologia Art. 265. - E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia classica e in archeologia tardo-antica e medioevale. Art. 266. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: archeologia classica; archeologia tardo-antica e medioevale. Art. 267. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 268. - Alla attuazione delle attivita' didattiche provvede la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. Art. 269. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore; b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali; c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore. Il candidato dovra' dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore. Art. 270. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) nonche' i laureati in architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 271. - Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) archeologia subacquea; 2) archeometria; 3) bioarcheologia; 4) elementi di informatica; 5) esegesi delle fonti letterarie; 6) metodologia e tecnica dello scavo; 7) metrologia antica; 8) museologia e museografia; 9) rilievo e analisi dei monumenti antichi; 10) teoria e tecniche del restauro; 11) topografia antica; 12) disegno e rilievo; 13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione. B) Area dell'archeologia classica: 1) archeologia e storia dell'arte greca; 2) archeologia e storia dell'arte romana; 3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica; 4) archeologia fenicia e punica; 5) archeologia dell'Italia preromana; 6) archeologia delle province romane; 7) archeologia e antichita' teatrali; 8) epigrafia e antichita' greche e romane; 9) etruscologia; 10) numismatica greca e romana; 11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana. C) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale: 1) archeologia tardo-antica e alto medievale; 2) archeologia e storia dell'arte medievale; 3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina; 4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide; 5) archeologia e storia dell'arte islamica; 6) epigrafia e antichita' paleocristiane e medievali; 7) numismatica e sfragistica medievali; 8) paleografia e diplomatica; 9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali; 10) storia della citta' e del territorio. D) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) legislazione urbanistica. Art. 272. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o piu') insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicative, sopralluoghi e viaggi d'istruzione. Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto: cinque (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due (o piu') fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione; uno (o piu') fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti da discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi. L'attivita' didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo e' costituito da piu' programmi monografici di discipline scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. Art. 273. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. La frequenza alle lezioni, alle conferenze, ai seminari, alle esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche e' obbligatoria. Art. 274. - Gli allievi parteciperanno a scavi programmati o organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. Lo scavo verra' condotto da uno o piu' professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi. Art. 275. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale per lo svolgimento delle attivita' di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 276. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 22 luglio 1994 Il rettore: BAUSOLA