IL RETTORE
  Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Udine, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (regolamento
didattico provvisorio);
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto rettorale dell'8  maggio  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  17  luglio  1991, con il quale si approvava
l'ordinamento  didattico  universitario  relativo  alla   scuola   di
specializzazione in acquacoltura presso la facolta' di agraria;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di
Udine rispettivamente in data:
   consiglio di facolta' di agraria del 15 dicembre 1992;
   senato accademico del 3 febbraio 1993 e del 6 luglio 1994;
   consiglio  di amministrazione dell'11 febbraio 1993 e del 7 luglio
1994;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 giugno
1994;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di  Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) approvato e  modificato  con  la  normativa  sopra  indicata  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
                              TITOLO IX
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               Capo II
             Scuola di specializzazione in acquacoltura
  Al comma primo, ultima riga, dell'art. 76, dopo le parole: "scienze
naturali"  sono  inserite  le seguenti "e in scienze della produzione
animale".
  Il presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Udine, 7 luglio 1994
                                               Il rettore: STRASSOLDO