Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici e, per conoscenza: Al Dipartimento della funzione pubblica Al Consiglio di Stato All'Avvocatura generale dello Stato Alla Ragioneria generale dello Stato Alla Corte dei conti Con precedenti circolari del 2 aprile 1993 e del 24 marzo 1994, questa Autorita' ha fornito chiarimenti e istruzioni circa le modalita' di adempimento, da parte delle Amministrazioni interessate, ai fini della richiesta del parere, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sugli schemi di contratto per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. Tra l'altro, e in particolare, con la prima delle circolari sopra richiamate, al fine di razionalizzare l'attivita' di vigilanza affidata dalla legge all'Autorita', avuto anche riguardo a quanto disposto dall'art. 17 del citato decreto legislativo in materia di procedura semplificata per l'approvazione e la gestione degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo da avviare negli anni 1993 e 1994, sono state diramate istruzioni intese a contenere il prevedibile afflusso di richieste di parere, cui l'Autorita' non avrebbe potuto corrispondere con la necessaria sollecitudine in relazione alla sua ridotta struttura organizzativa, propria degli organismi in fase di avvio della propria attivita'. A tal fine, era stato fissato in L. 300.000.000, inclusa IVA, il limite di valore al di sotto del quale le amministrazioni potevano disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi, prescindendo dal preventivo parere di questa Autorita', alla quale doveva essere, comunque, trasmessa copia dei relativi atti contrattuali (nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione). Con la seconda circolare, in data 24 maggio 1994, tale limite contrattuale e' stato abbassato a L. 120.000.000, sia per esigenze di coordinamento con l'analogo limite stabilito nello schema di regolamento governativo, trasmesso per il prescritto parere al Consiglio di Stato, attuativo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia nell'intento di fornire alle amministrazioni pubbliche interessate un supporto tecnico piu' diffuso e capillare nella propria attivita' contrattuale in materia informatica; e cio', nonostante il perdurare di una struttura organizzativa dell'Autorita' numericamente del tutto insufficiente alle ordinarie esigenze di funzionamento. I recenti provvedimenti legislativi adottati dal nuovo Governo allo scopo di stimolare la ripresa produttiva e l'occupazione - tra cui particolare risalto assume la sospensione dell'efficacia, fino a tutto il 1994, del ricordato art. 6 della legge n. 537 del 1993 - modificando il quadro normativo di riferimento sul quale la circolare da ultimo richiamata era stata modellata, inducono questa Autorita' a disporre una nuova revisione del limite contrattuale, al di sopra del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a richiedere il parere previsto dall'art. 8 del piu' volte citato decreto legislativo numero 39/1993. L'esperienza finora effettuata nell'elaborazione dei pareri, la necessita' di non ostacolare i processi di automazione in atto nella fase di prima attuazione della nuova normativa in materia - ipotizzata dallo stesso legislatore (art. 17, comma 1, del decreto) con riferimento ai progetti da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994 - e, anzi, l'opportunita' di accelerare l'utilizzazione dei fondi destinati al finanziamento di progetti informatici nel quadro dell'azione straordinaria affidata a questa Autorita', nello scorso mese di aprile, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare una rapida ripresa degli investimenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione, fanno ritenere congruo il limite gia' in precedenza fissato in L. 300.000.000, IVA inclusa, ai fini dell'emissione del suddetto parere. Restano ferme le altre istruzioni diramate con la circolare 24 marzo 1994 - AIPA/CR/4 e, in particolare, quelle concernenti: a) l'obbligo di trasmettere comunque copia di tutti gli atti contrattuali nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione; b) il divieto di frazionamento delle forniture; c) le modalita' da seguire nella definizione delle clausole contrattuali e nella documentazione da allegare a corredo degli schemi di contratto; d) le modalita' di esecuzione dell'attivita' di monitoraggio sui contratti di grande rilievo ex art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993. Si confermano altresi' - pur nel mutato quadro normativo conseguente alla sospensione dell'efficacia dell'art. 6 della legge n. 537/1993 - sia la necessita' che le amministrazioni consultino l'Autorita', al fine di individuare i prezzi di mercato piu' favorevoli relativi a forniture informatiche, sia l'opportunita' di instaurare con la stessa un flusso continuo di informazioni sulle modalita' di esecuzione del contratto, tenuto conto dell'importanza e dell'entita' economica di quest'ultimo: cio', nell'intento di riaffermare quello spirito di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, cui questa Autorita' non intende sottrarsi, pur nel persistere di oggettive difficolta' organizzative, e senza pregiudizio per il parere di congruita' tecnico-economica, in relazione al quale si riconferma l'obbligatorieta' della richiesta, ai sensi del citato art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993 per i contratti di valore superiore all'importo sopra individuato (L. 300.000.000, IVA inclusa). A tal riguardo, si precisa - anche per corrispondere alle richieste di chiarimenti avanzate da talune universita' ed enti di ricerca - che gli schemi dei contratti contemplati dal succitato art. 8, ai fini dell'espressione obbligatoria del parere di questa Autorita', sono soltanto quelli concernenti "l'acquisizione di beni e servizi relativi ai servizi informatici automatizzati", ossia quei complessi di attrezzature e servizi informatici finalizzati al migliore svolgimento dell'attivita' amministrativa, e, piu' specificamente - come precisato nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 39 - utilizzati per il perseguimento delle sottoindicate finalita': a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa. Ne consegue che non rientrano nel concetto di beni e servizi, per il cui acquisto sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorita', le spese riguardanti l'acquisizione di attrezzature, programmi e servizi (nonche' quelle previste per la necessaria manutenzione) destinate ad attivita' di ricerca poiche' quest'ultima attivita' e' estranea alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, sopra citato. In definitiva, si ritiene che occorra distinguere tra le spese necessarie per l'attivita' di ricerca propriamente intesa - per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorita' - dalle spese destinate allo svolgimento dell'attivita' amministrativa e didattica, per le quali invece l'obbligo sussiste. Tale soluzione appare coerente con la natura peculiare di tali enti - riconfermata dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 - che sono considerati quali "persone giuridiche-organo", in quanto, da un lato, sono dotati di propria personalita' giuridica, distinguendosi, in tal modo, dallo Stato-amministrazione e, dall'altro, funzionano come organi dello Stato, quale uffici erogatori di servizi. Per cio' che concerne l'applicabilita' del decreto legislativo n. 39 agli enti di ricerca, a seguito della legge n. 168, del 1989 (art. 8), deve distinguersi un'area di "ricerca non strumentale", caratterizzata dalla circostanza che la ricerca medesima e' programmata autonomamente, e un'area di "ricerca strumentale", diretta allo svolgimento di funzioni pubbliche di cui sono titolari le amministrazioni cui gli enti di ricerca si riferiscono. Poiche' gli enti di ricerca "non strumentali" (Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e tutti gli altri enti individuati con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell'art. 8, comma 2, della legge n. 168 del 1989) sono stati assimilati dal legislatore alle universita', si ritiene che per tali enti occorra distinguere, analogamente a quanto sopra detto per le universita', tra spese necessarie per l'attivita' di ricerca - per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorita' - dalle spese destinate allo svolgimento dell'attivita' amministrativa propriamente intesa, per le quali tale obbligo sussiste. Rimane invece assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 1993 l'attivita' svolta dagli enti di ricerca a carattere strumentale, in quanto tali enti sicuramente rientrano nella tipologia degli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'art. l, comma l, del citato decreto legislativo. Con le surriferite precisazioni, mentre si conferma la disponibilita' della scrivente Autorita' per eventuali esigenze di consultazione che le istituzioni e gli enti sopra indicati ravvisassero in relazione anche all'acquisto di beni e servizi esenti dall'obbligo di parere, si confida nella massima collaborazione delle amministrazioni in indirizzo per la migliore applicazione delle surriportate istruzioni. Il presidente: REY