Ai    responsabili   dei   sistemi
                                  informativi   automatizzati   delle
                                  amministrazioni    centrali   dello
                                  Stato e  degli  enti  pubblici  non
                                  economici
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Dipartimento   della  funzione
                                  pubblica
                                  Al Consiglio di Stato
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alla Corte dei conti
  Con  precedenti  circolari  del  2 aprile 1993 e del 24 marzo 1994,
questa  Autorita'  ha  fornito  chiarimenti  e  istruzioni  circa  le
modalita' di adempimento, da parte delle Amministrazioni interessate,
ai  fini della richiesta del parere, previsto dall'art. 8 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sugli schemi  di  contratto  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi ai sistemi informativi
automatizzati. Tra l'altro, e in  particolare,  con  la  prima  delle
circolari  sopra richiamate, al fine di razionalizzare l'attivita' di
vigilanza affidata dalla legge all'Autorita', avuto anche riguardo  a
quanto  disposto  dall'art.  17  del  citato  decreto  legislativo in
materia di procedura semplificata per l'approvazione  e  la  gestione
degli  studi  di  fattibilita'  e dei progetti di sviluppo da avviare
negli anni 1993 e 1994,  sono  state  diramate  istruzioni  intese  a
contenere  il  prevedibile  afflusso  di  richieste  di  parere,  cui
l'Autorita'  non  avrebbe  potuto  corrispondere  con  la  necessaria
sollecitudine  in relazione alla sua ridotta struttura organizzativa,
propria degli organismi in fase di avvio della propria attivita'.
  A tal fine, era stato fissato in L. 300.000.000,  inclusa  IVA,  il
limite  di  valore  al di sotto del quale le amministrazioni potevano
disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi, prescindendo
dal preventivo parere di questa Autorita', alla quale doveva  essere,
comunque, trasmessa copia dei relativi atti contrattuali (nel termine
di trenta giorni dalla sottoscrizione).
  Con  la  seconda  circolare,  in  data  24 maggio 1994, tale limite
contrattuale e' stato abbassato a L. 120.000.000, sia per esigenze di
coordinamento  con  l'analogo  limite  stabilito  nello   schema   di
regolamento  governativo,  trasmesso  per  il  prescritto  parere  al
Consiglio di Stato, attuativo dell'art. 6  della  legge  24  dicembre
1993,  n.  537,  sia  nell'intento  di  fornire  alle amministrazioni
pubbliche interessate un supporto tecnico piu'  diffuso  e  capillare
nella  propria attivita' contrattuale in materia informatica; e cio',
nonostante il perdurare di una struttura organizzativa dell'Autorita'
numericamente del tutto  insufficiente  alle  ordinarie  esigenze  di
funzionamento.
  I recenti provvedimenti legislativi adottati dal nuovo Governo allo
scopo  di  stimolare  la ripresa produttiva e l'occupazione - tra cui
particolare risalto assume  la  sospensione  dell'efficacia,  fino  a
tutto  il  1994,  del  ricordato art. 6 della legge n. 537 del 1993 -
modificando il quadro normativo di riferimento sul quale la circolare
da ultimo richiamata era stata modellata, inducono questa Autorita' a
disporre una nuova revisione del limite contrattuale, al di sopra del
quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a richiedere il parere
previsto dall'art. 8 del piu' volte citato decreto legislativo numero
39/1993.
  L'esperienza  finora  effettuata  nell'elaborazione  dei pareri, la
necessita' di non ostacolare i processi di automazione in atto  nella
fase   di  prima  attuazione  della  nuova  normativa  in  materia  -
ipotizzata dallo stesso legislatore (art. 17, comma 1,  del  decreto)
con  riferimento  ai  progetti da avviare nel corso degli anni 1993 e
1994 - e, anzi,  l'opportunita'  di  accelerare  l'utilizzazione  dei
fondi  destinati  al finanziamento di progetti informatici nel quadro
dell'azione straordinaria affidata a questa Autorita',  nello  scorso
mese  di  aprile,  con  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri, per assicurare una rapida ripresa  degli  investimenti  per
l'informatizzazione  della  pubblica  amministrazione, fanno ritenere
congruo il limite gia' in precedenza fissato in L.  300.000.000,  IVA
inclusa, ai fini dell'emissione del suddetto parere.
 Restano ferme le altre istruzioni diramate con la circolare 24 marzo
1994  - AIPA/CR/4 e, in particolare, quelle concernenti: a) l'obbligo
di trasmettere comunque copia di  tutti  gli  atti  contrattuali  nel
termine  di  trenta  giorni  dalla  sottoscrizione;  b) il divieto di
frazionamento delle forniture;  c)  le  modalita'  da  seguire  nella
definizione  delle  clausole  contrattuali  e nella documentazione da
allegare a corredo degli schemi di  contratto;  d)  le  modalita'  di
esecuzione  dell'attivita'  di  monitoraggio  sui contratti di grande
rilievo ex art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993.
  Si  confermano  altresi'  -  pur  nel   mutato   quadro   normativo
conseguente  alla  sospensione dell'efficacia dell'art. 6 della legge
n. 537/1993 - sia la necessita'  che  le  amministrazioni  consultino
l'Autorita',  al  fine  di  individuare  i  prezzi  di  mercato  piu'
favorevoli relativi a forniture informatiche, sia  l'opportunita'  di
instaurare  con  la  stessa  un flusso continuo di informazioni sulle
modalita' di esecuzione del contratto, tenuto conto dell'importanza e
dell'entita'  economica  di  quest'ultimo:  cio',   nell'intento   di
riaffermare  quello  spirito di collaborazione con le amministrazioni
pubbliche, cui  questa  Autorita'  non  intende  sottrarsi,  pur  nel
persistere   di   oggettive   difficolta'   organizzative,   e  senza
pregiudizio  per  il  parere  di  congruita'  tecnico-economica,   in
relazione  al  quale si riconferma l'obbligatorieta' della richiesta,
ai sensi del citato art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993  per  i
contratti  di  valore  superiore  all'importo  sopra  individuato (L.
300.000.000, IVA inclusa).
  A tal riguardo, si precisa - anche per corrispondere alle richieste
di chiarimenti avanzate da talune universita' ed enti  di  ricerca  -
che  gli  schemi  dei  contratti contemplati dal succitato art. 8, ai
fini dell'espressione obbligatoria del parere  di  questa  Autorita',
sono  soltanto  quelli  concernenti "l'acquisizione di beni e servizi
relativi ai servizi informatici automatizzati", ossia quei  complessi
di   attrezzature  e  servizi  informatici  finalizzati  al  migliore
svolgimento dell'attivita' amministrativa, e, piu'  specificamente  -
come precisato nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo
n.   39   -  utilizzati  per  il  perseguimento  delle  sottoindicate
finalita':
    a) miglioramento dei servizi;
    b) trasparenza dell'azione amministrativa;
    c)  potenziamento  dei  supporti  conoscitivi  per  le  decisioni
pubbliche;
    d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
  Ne  consegue  che non rientrano nel concetto di beni e servizi, per
il  cui  acquisto  sussiste  l'obbligo  di   richiedere   il   parere
dell'Autorita',  le spese riguardanti l'acquisizione di attrezzature,
programmi e  servizi  (nonche'  quelle  previste  per  la  necessaria
manutenzione)  destinate ad attivita' di ricerca poiche' quest'ultima
attivita' e' estranea alla previsione di cui  all'art.  1,  comma  2,
sopra citato.
 In  definitiva,  si  ritiene  che  occorra  distinguere tra le spese
necessarie per l'attivita' di ricerca propriamente intesa  -  per  le
quali non sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorita' -
dalle  spese destinate allo svolgimento dell'attivita' amministrativa
e didattica, per le quali invece l'obbligo sussiste.
  Tale soluzione appare coerente con la natura peculiare di tali enti
- riconfermata  dalla  legge  9  maggio  1989,  n.  168  -  che  sono
considerati quali "persone giuridiche-organo", in quanto, da un lato,
sono dotati di propria personalita' giuridica, distinguendosi, in tal
modo,  dallo  Stato-amministrazione  e,  dall'altro,  funzionano come
organi dello Stato, quale uffici erogatori di servizi.
  Per cio' che concerne l'applicabilita' del decreto  legislativo  n.
39 agli enti di ricerca, a seguito della legge n. 168, del 1989 (art.
8),   deve   distinguersi   un'area  di  "ricerca  non  strumentale",
caratterizzata  dalla  circostanza  che  la   ricerca   medesima   e'
programmata   autonomamente,  e  un'area  di  "ricerca  strumentale",
diretta allo svolgimento di funzioni pubbliche di cui  sono  titolari
le amministrazioni cui gli enti di ricerca si riferiscono.
  Poiche'  gli enti di ricerca "non strumentali" (Consiglio nazionale
delle ricerche, Istituto nazionale di  fisica  nucleare,  Osservatori
astronomici,   astrofisici   e  vesuviano  e  tutti  gli  altri  enti
individuati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  a  norma
dell'art.  8,  comma  2,  della  legge  n.  168  del 1989) sono stati
assimilati dal legislatore alle universita', si ritiene che per  tali
enti  occorra  distinguere,  analogamente a quanto sopra detto per le
universita', tra spese necessarie per l'attivita' di ricerca - per le
quali non sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorita' -
dalle spese destinate allo svolgimento dell'attivita'  amministrativa
propriamente intesa, per le quali tale obbligo sussiste.
  Rimane   invece   assoggettata   alle   disposizioni   del  decreto
legislativo n. 39 del 1993 l'attivita' svolta dagli enti di ricerca a
carattere strumentale, in  quanto  tali  enti  sicuramente  rientrano
nella  tipologia  degli enti pubblici non economici nazionali, di cui
all'art. l, comma l, del citato decreto legislativo.
  Con  le   surriferite   precisazioni,   mentre   si   conferma   la
disponibilita'  della  scrivente  Autorita' per eventuali esigenze di
consultazione  che  le  istituzioni  e  gli   enti   sopra   indicati
ravvisassero in relazione anche all'acquisto di beni e servizi esenti
dall'obbligo di parere, si confida nella massima collaborazione delle
amministrazioni  in  indirizzo  per  la  migliore  applicazione delle
surriportate istruzioni.
                                                   Il presidente: REY