IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle Universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle Universita' per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992 relativo alla modifica all'ordinamento didattico universitario inerente il corso di diploma universitario in informatica; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 16 novembre 1993, acquisiti i pareri favorevoli della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione; Riconosciuta la necessita' di eliminare dallo statuto lo schema della scuola diretta a fini speciali in informatica, che si trasforma in diploma universitario, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 341/1990; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 febbraio 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 134 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti nuovi articoli relativi all'introduzione del diploma in informatica. TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AI VARI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO Capo II FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Art. 135. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce il diploma universitario in informatica. DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA Art. 136. 1 - Scopi e durata del corso di diploma. Il corso di diploma ha la durata di tre anni ed ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi all'evoluzione della disciplina. Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario in informatica. 2 - Accesso al corso di diploma. L'iscrizione al corso di diploma e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno e' subordinato al superamento di una prova. Le modalita' della prova verranno stabilite dal consiglio di facolta', nei limiti indicati dal regolamento didattico di Ateneo. 3 - Corsi di laurea e di diploma universitario affini. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 al corso di diploma universitario in informatica sono considerati affini: il corso di laurea in informatica, in fisica e tutti i corsi della facolta' di ingegneria. Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unita' corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unita' corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale. 4 - Corso degli studi. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unita' didattiche. Ogni unita' didattica comprende un massimo di 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprende almeno 12 settimane di effettiva attivita' didattica. Il corso di diploma e' organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione. BIENNIO PROPEDEUTICO. Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unita' didattiche delle quali 18 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti. I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive quattro unita' didattiche. Ciascuno dei due corsi e' coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalita' stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attivita' sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi. Le altre quattordici unita' obbligatorie sono ripartite come segue: area dell'informatica (tabella A): otto unita'; area della matematica (tabella B): sei unita'. All'interno dell'area della matematica due unita' didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale e due unita' didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta. Inoltre una unita' didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico ed una unita' didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilita' e della statistica matematica. Due ulteriori unita' didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento opzionale e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella B) e della fisica e dell'elettronica (tabella C). I corsi opzionali tra i quali possono essere scelte le ulteriori unita' didattiche, sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente. ANNO DI APPLICAZIONE. Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive sei unita' didattiche, delle quali quattro sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area informatica (tabella A). Due ulteriori unita' didattiche sono riservate a uno o due corsi d'insegnamento opzionale e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area della matematica (tabella B) o della fisica ed elettronica (tabella C), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni. I corsi opzionali tra i quali possono essere scelte le ulteriori unita' didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente. Tutti gli insegnamenti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definira' i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle A, B e C, potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati nell'Universita' dove e' istituito il diploma. 5 - Esame di diploma. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e di quelli opzionali, per complessive ventisei unita' didattiche. Questo computo include le quattro unita' didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 4. Per conseguire il diploma lo studente dovra' discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Questo progetto puo' essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. 6 - Regolamento del corso di diploma. I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento ed in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano di studi con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma nel rispetto dei vincoli di cui al punto 4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma di informatica, per gli adempimenti di cui al comma precedente, sono esercitate dai consigli di facolta', che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma. Il consiglio di corso di diploma e' costituito dai docenti dei corsi del diploma. 7 - Aree disciplinari relative al diploma in informatica. TABELLA A Area dell'informatica: algoritmi e strutture dati; architettura degli elaboratori; basi di dati e sistemi informativi; fondamenti dell'informatica; informatica applicata; informatica generale; informatica teorica; ingegneria del software; intelligenza artificiale; interazione uomo-macchina; laboratorio di informatica; linguaggi di programmazione; metodi formali dell'informatica; programmazione; sistemi di elaborazione; sistemi operativi. TABELLA B Area della matematica: algebra; algebra computazionale; analisi matematica; equazioni differenziali; analisi numerica; calcolo delle probabilita'; calcolo delle probabilita' e statistica matematica; calcolo numerico; geometria; geometria combinatoria; logica matematica; matematica computazionale; matematica discreta; metodi di approssimazione; ricerca operativa. ------------ TABELLA C Area della fisica ed elettronica: fisica; fisica generale; elettronica. L'art. 470 dello statuto viene cosi' modificato: Nell'Universita' di Ferrara sono istituite le seguenti scuole dirette ai fini speciali: ortottisti - assistenti di oftalmologia; tecnici in biotecnologie; tecnologie dei prodotti fitoiatrici. Gli articoli dal n. 496 al n. 503, relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica, trasformata in diploma universitario, sono sopressi con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi. Ferrara, 16 maggio 1994 Il rettore: DALPIAZ