IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  novembre 1991, n. 393, recante
norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti  e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale  26  novembre  1984  di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa rilasciate alla SIC -  Societa'  italiana  cauzioni  -
Compagnia  di  assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a., con sede in
Roma;
  Vista  l'istanza  in  data  30  dicembre  1993  e   le   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con la quale la predetta impresa ha
chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita'
assicurativa in alcuni rischi dei rami incendio ed elementi naturali,
altri danni  ai  beni,  responsabilita'  civile  generale  e  perdite
pecuniarie di vario genere;
  Viste  le  lettere  in  data  22 giugno 1994 e 8 agosto 1994 con le
quali l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e
d'interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il proprio parere
favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella seduta del 28 giugno 1994, ha  espresso  parere  favorevole  al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  La  SIC - Societa' italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e
riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata ad estendere
l'esercizio dell'attivita' assicurativa in  alcuni  rischi  dei  rami
incendio  ed  elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilita'
civile generale e perdite pecuniarie di vario genere.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 settembre 1994
                                         Il direttore generale: CINTI