IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo; Visto il proprio decreto del 2 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1993, n. 54, concernente "Condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM"; Visto il proprio decreto del 12 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, recante integrazioni alle modalita' di cui all'art. 7 del citato decreto del 2 marzo 1993; Visto il proprio decreto del 9 novembre 1993, numero 949908, vistato e registrato dalla Ragioneria generale del Tesoro in data 12 novembre 1993 al n. 476, con il quale, tra l'altro, e' stato fissato l'ammontare nominale delle obbligazioni da assegnare agli enti creditizi diretti creditori o mandatari dei creditori del soppresso EFIM e delle societa' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del ripetuto decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, ovvero mandatari dello stesso EFIM; Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994, recante "Proroga del termine di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1993 entro il quale le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti non assegnate e le somme non utilizzate dal commissario liquidatore dell'EFIM devono essere, rispettivamente, depositate e restituite alla Cassa depositi e prestiti"; Viste le lettere numeri CL 1396/94 e CL 1461/94 rispettivamente del 22 luglio e del 4 agosto 1994 con le quali il commissario liquidatore del soppresso EFIM ha, tra l'altro, rappresentato la opportunita' di consentire con apposito provvedimento che le obbligazioni di cui ai richiamati decreti non ritirate dai creditori o non consegnate per intervenute compensazioni intragruppo possano essere accantonate unitamente ai relativi importi in contanti presso un ente creditizio mandatario dell'EFIM in liquidazione al fine di poter essere utilizzate per i pagamenti che si rendessero eventualmente dovuti a seguito della definizione di alcune posizioni debitorie tuttora in corso di esame; Ritenuto di poter aderire alla sopraccennata richiesta del commissario liquidatore dell'EFIM; Decreta: Art. 1. Le obbligazioni di cui ai decreti ministeriali richiamati nel preambolo emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai fini del pagamento dei debiti dell'EFIM in liquidazione di Nuova Safim S.p.a. in liquidazione, Comsal S.p.a. in liquidazione e Nuova Sopal S.p.a. in liquidazione che non siano state ritirate dai creditori o non siano state consegnate per intervenute compensazioni intragruppo possono essere accantonate, per un periodo di sei mesi a partire dalla data del presente decreto, presso un conto di deposito titoli aperto presso la filiale della Banca d'Italia competente per territorio intestato ad un ente creditizio mandatario dell'EFIM in liquidazione al fine di poter essere utilizzate per i pagamenti che si dovessero rendere necessari a seguito della definizione di posizioni debitorie ancora in corso d'esame.