IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante:
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto,  in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla  legge
17  febbraio  1993,  n.  33,  il  quale, per le finalita' di cui allo
stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti  ad  emettere
obbligazioni  e  a contrarre prestiti per un controvalore di non meno
di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita'  di
bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
  Visto  il  proprio  decreto  del  2  marzo  1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1993, n. 54,  concernente  "Condizioni
di  scadenza  e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487,  convertito  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante
soppressione dell'EFIM";
  Visto  il  proprio  decreto  del  12 ottobre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, recante  integrazioni
alle modalita' di cui all'art. 7 del citato decreto del 2 marzo 1993;
  Visto  il  proprio  decreto  del  9  novembre  1993, numero 949908,
vistato e registrato dalla Ragioneria generale del Tesoro in data  12
novembre  1993 al n. 476, con il quale, tra l'altro, e' stato fissato
l'ammontare  nominale  delle  obbligazioni  da  assegnare  agli  enti
creditizi  diretti  creditori o mandatari dei creditori del soppresso
EFIM e delle societa' di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  b),  del
ripetuto   decreto-legge  n.  487/1992,  convertito  dalla  legge  n.
33/1993, ovvero mandatari dello stesso EFIM;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 48 del 28 febbraio 1994, recante "Proroga del
termine di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1993 entro il quale
le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti non  assegnate  e  le
somme  non  utilizzate  dal  commissario liquidatore dell'EFIM devono
essere, rispettivamente, depositate e restituite alla Cassa  depositi
e prestiti";
  Viste le lettere numeri CL 1396/94 e CL 1461/94 rispettivamente del
22 luglio e del 4 agosto 1994 con le quali il commissario liquidatore
del  soppresso EFIM ha, tra l'altro, rappresentato la opportunita' di
consentire con apposito provvedimento che le obbligazioni di  cui  ai
richiamati  decreti  non  ritirate dai creditori o non consegnate per
intervenute  compensazioni  intragruppo  possano  essere  accantonate
unitamente  ai relativi importi in contanti presso un ente creditizio
mandatario  dell'EFIM  in  liquidazione  al  fine  di  poter   essere
utilizzate  per  i pagamenti che si rendessero eventualmente dovuti a
seguito della definizione di alcune posizioni  debitorie  tuttora  in
corso di esame;
  Ritenuto   di   poter  aderire  alla  sopraccennata  richiesta  del
commissario liquidatore dell'EFIM;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  obbligazioni  di  cui  ai  decreti  ministeriali richiamati nel
preambolo  emesse  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  ai  fini  del
pagamento  dei debiti dell'EFIM in liquidazione di Nuova Safim S.p.a.
in liquidazione, Comsal S.p.a. in liquidazione e Nuova  Sopal  S.p.a.
in  liquidazione  che  non  siano  state ritirate dai creditori o non
siano state  consegnate  per  intervenute  compensazioni  intragruppo
possono  essere  accantonate,  per  un  periodo di sei mesi a partire
dalla data del presente decreto, presso un conto di  deposito  titoli
aperto   presso  la  filiale  della  Banca  d'Italia  competente  per
territorio intestato ad un ente creditizio  mandatario  dell'EFIM  in
liquidazione  al  fine di poter essere utilizzate per i pagamenti che
si  dovessero  rendere  necessari  a  seguito  della  definizione  di
posizioni debitorie ancora in corso d'esame.