IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  le  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita' sociale, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1988 con  cui  la
societa'  Mare  vita S.p.a., con sede in Milano, e' stata autorizzata
ad  esercitare,  nel   territorio   della   Repubblica,   l'attivita'
assicurativa  nei  rami  I e V, e riassicurativa nel ramo I di cui al
punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;
  Vista  la  domanda  in  data  3  agosto  1993,  e   le   successive
integrazioni,  con le quali la societa' Mare vita S.p.a., con sede in
Milano, ha chiesto  l'autorizzazione  ad  estendere,  nel  territorio
della  Repubblica,  l'esercizio della propria attivita' al ramo VI di
cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n.
742;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera  n.  431614  del  20  maggio  1994  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  espresso  il   proprio   parere
favorevole  in  merito  sulla  domanda  di  autorizzazione presentata
dall'impresa anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 28 giugno 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' Mare vita S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad
estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria
attivita'  al  ramo VI di cui al punto A) della tabella allegata alla
legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 settembre 1994
                                         Il direttore generale: CINTI