IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalita' previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 1993), che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1993 per la parte in conto capitale in lire 800 miliardi; Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990; Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990 con la quale e' stato previsto che le regioni possono destinare le disponibilita' assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, pur considerando che anche per l'anno 1993 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993, non ammessa a registrazione dalla Corte dei conti, concernente, tra l'altro, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte in conto capitale; Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 2 agosto 1994, ha espresso il proprio parere favorevole; Vista la proposta del Ministro della sanita' pervenuta in data 1 agosto 1994, concernente l'assegnazione alle regioni della somma di lire 742 miliardi, sulla base degli stessi criteri adottati con la predetta deliberazione del 13 luglio 1993; Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanita' in quanto sull'argomento non sussistevano rilievi da parte della Corte dei conti; Vista la nota 3/4939 del 2 luglio 1992 del Ministro del bilancio e della programmazione economica con la quale, su richiesta della regione Lombardia e con il parere favorevole dei Ministri del tesoro e della sanita', e' stato formulato un piano di recupero delle somme dovute dalla regione stessa a compenso delle maggiori quote del Fondo sanitario nazionale 1983 di parte corrente utilizzate per investimenti sanitari, ai sensi della legge regionale 10 giugno 1985, n. 76; Considerato di dover procedere, per i motivi di cui sopra, al recupero della somma di L. 11.892.854.981 nei confronti della regione Lombardia mediante la riduzione delle somme in conto capitale attribuite alla medesima per l'anno 1993; Delibera: A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte in conto capitale - e' assegnata alle regioni interessate la somma di lire 742 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonche' per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico. Detto importo e' ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Sulla quota spettante alla regione Lombardia, pari a L. 130.198.000.000 e' recuperata, per le finalita' indicate in premessa, la somma di L. 11.892.854.981. Roma, 3 agosto 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 217