IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto il primo  comma  dell'art.  6  del  citato  decreto-legge  30
dicembre  1979,  n.  663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33,  che  prevede  che  dal  primo  gennaio  1980   le   assegnazioni
trimestrali  di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano saranno effettuate con le modalita'  previste  dal  secondo
comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;
  Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che
stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo
sanitario  nazionale  avvenga con le modalita' previste dall'art. 19,
comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500,  concernente  disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
(legge finanziaria 1993), che  ha  determinato  la  quota  del  Fondo
sanitario  nazionale  1993  per  la  parte  corrente  in  lire 82.890
miliardi;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   il   riordino   della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visti i commi 9 e 14 dell'art. 11 del predetto decreto  legislativo
n.  502/92,  i  quali  dispongono  che  i  contributi sanitari per le
prestazioni del Servizio sanitario  nazionale  sono  attribuiti  alle
regioni  in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio
sanitario nazionale e  che  il  Ministro  del  tesoro  provvede  alla
contestuale riduzione, per l'anno 1993, del Fondo sanitario nazionale
di parte corrente, per un importo pari ai contributi accreditati alle
regioni stesse;
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito  nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  e  successive
modificazioni, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale
per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le province autonome, a
partire dall'anno 1990;
  Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993,  non  ammessa  a
registrazione  dalla  Corte  dei  conti, concernente, tra l'altro, la
ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente -  a
titolo  di  acconto,  in  attesa  della definitiva assegnazione delle
quote effettivamente spettanti alle regioni;
  Ravvisata la necessita' di procedere alla  ripartizione  definitiva
del  Fondo  sanitario  nazionale  1993  -  parte corrente, al fine di
consentire alle regioni l'adozione formale di tutti  i  provvedimenti
di    natura   finanziaria   afferenti   l'anno   1993   nonche'   la
regolarizzazione della  situazione  relativa  alle  anticipazioni  di
cassa effettuate dal Ministero del tesoro nel corso dello stesso anno
per far fronte al pagamento delle spese obbligatorie;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  della sanita' in data 20 luglio
1994, concernente l'assegnazione alle regioni  della  somma  di  lire
41.245,206  miliardi,  determinata sulla base dei contributi sanitari
effettivamente riscossi dalle regioni stesse;
  Considerato che la Conferenza Stato-regioni,  nella  seduta  del  2
agosto 1994, ha espresso parere favorevole;
                              Delibera:
  A  valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993 -
parte corrente, e' assegnata alle regioni la somma di lire 41.245,206
miliardi, per le finalita' indicate in premessa.
  La predetta somma e' ripartita secondo l'allegata  tabella  che  fa
parte integrante della presente deliberazione.
   Roma, 3 agosto 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
 Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1994
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 216