IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal primo gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978; Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalita' previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 1993), che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1993 per la parte corrente in lire 82.890 miliardi; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti i commi 9 e 14 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/92, i quali dispongono che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il Ministro del tesoro provvede alla contestuale riduzione, per l'anno 1993, del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, per un importo pari ai contributi accreditati alle regioni stesse; Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, a partire dall'anno 1990; Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993, non ammessa a registrazione dalla Corte dei conti, concernente, tra l'altro, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente - a titolo di acconto, in attesa della definitiva assegnazione delle quote effettivamente spettanti alle regioni; Ravvisata la necessita' di procedere alla ripartizione definitiva del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, al fine di consentire alle regioni l'adozione formale di tutti i provvedimenti di natura finanziaria afferenti l'anno 1993 nonche' la regolarizzazione della situazione relativa alle anticipazioni di cassa effettuate dal Ministero del tesoro nel corso dello stesso anno per far fronte al pagamento delle spese obbligatorie; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 20 luglio 1994, concernente l'assegnazione alle regioni della somma di lire 41.245,206 miliardi, determinata sulla base dei contributi sanitari effettivamente riscossi dalle regioni stesse; Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 2 agosto 1994, ha espresso parere favorevole; Delibera: A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, e' assegnata alle regioni la somma di lire 41.245,206 miliardi, per le finalita' indicate in premessa. La predetta somma e' ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 3 agosto 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 216