All'art. 2, comma 1, del decreto presidenziale citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 29 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, che ha sostituito l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le circoscrizioni territoriali enunciate nei numeri da 7) in poi debbono ritenersi cosi' indicate: "7) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna; 8) Marche; sede del consiglio: Ancona; 9) Toscana; sede del consiglio: Firenze; 10) Umbria; sede del consiglio: Perugia; 11) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila; 12) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma; 13) Campania; sede del consiglio: Napoli; 14) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro; 15) Puglia; sede del consiglio: Bari; 16) Basilicata; sede del consiglio: Potenza; 17) Sicilia; sede del consiglio: Palermo; 18) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari.".