All'art. 2, comma 1, del decreto presidenziale citato in epigrafe,
pubblicato  alla pag. 29 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, che
ha sostituito l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  4
febbraio  1965,  n. 115, le circoscrizioni territoriali enunciate nei
numeri da 7)
in poi debbono ritenersi cosi' indicate:
    "7) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
    8) Marche; sede del consiglio: Ancona;
    9) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
    10) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
    11) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
    12) Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma;
    13) Campania; sede del consiglio: Napoli;
    14) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
    15) Puglia; sede del consiglio: Bari;
    16) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
    17) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
    18) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari.".