IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente la disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi di origine animale provenienti dai Paesi della Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea; Vista la decisione della Commissione CEE n. 93/14 del 23 dicembre 1992, che fissa le modalita' dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi doganali nonche' durante il trasporto da un Paese terzo ad un altro Paese terzo attraverso il territorio della Comunita'; Decreta: Art. 1. 1. Le partite di prodotti che vengono introdotti in Italia in provenienza dai Paesi terzi, sia direttamente tramite i posti di ispezione frontalieri dipendenti dal Ministero della sanita' di cui al decreto legislativo n. 93/1993, citato in premessa, che indirettamente tramite i posti di ispezione frontalieri presenti negli altri Paesi membri CEE, e destinati ad una zona franca o ad un deposito franco oppure destinati ad essere immagazzinati in deposito doganale o in deposito temporaneo sono sottoposte, al momento del loro ingresso: al controllo documentale ed al controllo di identita', per verificare che l'origine dei prodotti sia consentita, per accertare la loro destinazione e che le menzioni contenute nei documenti di scorta corrispondano a quanto previsto dalle norme vigenti, in applicazione sia di disposizioni comunitarie che nazionali; al controllo materiale, ivi compresi accertamenti piu' approfonditi e prelievi di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio. 2. In caso di prodotti non armonizzati dalla Comunita' europea destinati all'Italia e su cui il Paese membro CEE di ingresso, in virtu' di esistenti accordi bilaterali con l'Italia, ha gia' operato il controllo documentale e di identita', il successivo controllo materiale potra' avvenire presso il posto di ispezione frontaliero italiano secondo le disposizioni gia' impartite dal Ministero della sanita'. 3. In ogni caso, il posto di ispezione frontaliero tramite cui vengono introdotte le partite attesta l'esecuzione dei controlli di cui al precedente comma 1 o 2 tramite un documento conforme all'allegato B del decreto ministeriale del luglio 1993 relativo alle modalita' dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti dai Paesi terzi.