IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI SERVIZI VETERINARI
  Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente
la disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti
e sugli  avanzi  di  origine  animale  provenienti  dai  Paesi  della
Comunita' europea;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,  recante
attuazione delle direttive n. 90/675/CEE  e  n.  91/496/CEE  relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;
  Vista  la  decisione della Commissione CEE n. 93/14 del 23 dicembre
1992, che fissa le modalita' dei controlli  veterinari  dei  prodotti
provenienti da Paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e
nei  depositi doganali nonche' durante il trasporto da un Paese terzo
ad un altro Paese terzo attraverso il territorio della Comunita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le partite di prodotti  che  vengono  introdotti  in  Italia  in
provenienza  dai  Paesi  terzi,  sia  direttamente tramite i posti di
ispezione frontalieri dipendenti dal Ministero della sanita'  di  cui
al   decreto   legislativo   n.  93/1993,  citato  in  premessa,  che
indirettamente tramite i  posti  di  ispezione  frontalieri  presenti
negli  altri Paesi membri CEE, e destinati ad una zona franca o ad un
deposito franco oppure destinati ad essere immagazzinati in  deposito
doganale  o  in  deposito  temporaneo sono sottoposte, al momento del
loro ingresso:
   al  controllo  documentale  ed  al  controllo  di  identita',  per
verificare  che  l'origine dei prodotti sia consentita, per accertare
la loro destinazione e che le menzioni  contenute  nei  documenti  di
scorta  corrispondano  a  quanto  previsto  dalle  norme  vigenti, in
applicazione sia di disposizioni comunitarie che nazionali;
   al   controllo   materiale,   ivi   compresi   accertamenti   piu'
approfonditi  e  prelievi  di  campioni  da  sottoporre  ad  esami di
laboratorio.
  2. In caso di prodotti  non  armonizzati  dalla  Comunita'  europea
destinati  all'Italia  e  su  cui il Paese membro CEE di ingresso, in
virtu' di esistenti accordi bilaterali con l'Italia, ha gia'  operato
il  controllo  documentale  e  di  identita', il successivo controllo
materiale potra' avvenire presso il posto  di  ispezione  frontaliero
italiano  secondo  le disposizioni gia' impartite dal Ministero della
sanita'.
  3. In ogni caso, il posto  di  ispezione  frontaliero  tramite  cui
vengono  introdotte  le partite attesta l'esecuzione dei controlli di
cui  al  precedente  comma  1  o  2  tramite  un  documento  conforme
all'allegato B del decreto ministeriale del luglio 1993 relativo alle
modalita'   dei   controlli  da  effettuare  ai  posti  di  ispezione
frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti  provenienti  dai
Paesi terzi.