IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI SERVIZI VETERINARI
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista l'ordinanza ministeriale 1 dicembre 1988, recante divieto  di
importazione  di  conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della
malattia virale emorragica dei conigli;
  Visto  il  decreto  degislativo  3  marzo  1993,  n.  93,   recante
attuazione  delle  direttive  n.  90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative
all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea;
  Visto l'art. 3, comma 2, e  l'art.  16,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  importazioni  di  lepri  vive  da ripopolamento provenienti
dall'estero sono soggette a preventiva autorizzazione ministeriale.
  2. L'autorizzazione ministeriale di cui al precedente  comma  1  ha
validita'  di  mesi sei; la relativa istanza deve essere inoltrata al
Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari -
Divisione IV, in conformita' a quanto disposto dalla circolare n.  22
del 17 febbraio 1972 del Ministero della sanita' con gli attestati di
pagamento  di  cui  al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante
determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti
al Ministero della sanita',  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ed
all'Istituto  superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati.