IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 25, comma 2, della legge 27 giugno 1991, n. 220;
  Vista la preliminare deliberazione del consiglio di amministrazione
della Cassa nazionale del notariato;
  Di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale;
                             A D O T T A
                        il seguente decreto:
                              TITOLO 1
        Concessione di contributo per l'impianto dello studio
                     del notaio di prima nomina
                               Art. 1.
  1. La Cassa puo' provvedere annualmente a concedere contributi  per
l'impianto  dello  studio  a  notai di prima nomina che si trovino in
condizioni di disagio economico per non  aver  conseguito,  nell'anno
precedente  a  quello  della  prima  iscrizione a ruolo un reddito, a
qualsiasi titolo maturato, superiore ai 2/3 della quota dell'onorario
notarile repertoriale medio nazionale stabilita per ottenere, in tale
anno, la concessione dell'assegno di integrazione.
  2. Per ottenere detto contributo il richiedente deve dimostrare  di
aver  aperto,  sistemato  ed organizzato lo studio nella propria sede
disponendo di locali idonei ad assicurare il ricevimento  degli  atti
in  adeguate  condizioni  di  riservatezza e di decoro e la sicurezza
della custodia degli atti e dei repertori.
  3. Il  contributo  e'  pari  all'importo  di  spesa  effettivamente
sostenuta  e documentata, con un limite massimo che viene annualmente
determinato dal consiglio di amministrazione.
  4. La domanda deve essere  inviata  alla  Cassa  entro  il  termine
perentorio di un anno dall'iscrizione a ruolo e deve essere corredata
da:
    a)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' resa dal
richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  dalla  quale
risulti  l'ammontare  dei  redditi  percepiti  nell'anno precedente a
quello dell'iscrizione a ruolo;
    b) documentazione comprovante  l'effettiva  spesa  sostenuta  per
l'impianto e l'organizzazione dello studio;
    c)  dichiarazione  del  presidente  del  consiglio  notarile  del
distretto, ove e' posta la sede del notaio, dalla quale  risulti  che
il  richiedente  ha  aperto  nella  propria sede uno studio avente le
caratteristiche di cui al comma 2 del presente decreto.
  5. Il consiglio di amministrazione ha  la  facolta'  di  richiedere
documentazione   integrativa   della   precedente   e   procedere  ad
accertamenti e controlli.