IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 25, comma 2, della legge 27 giugno 1991, n. 220; Vista la preliminare deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato; Di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; A D O T T A il seguente decreto: TITOLO 1 Concessione di contributo per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina Art. 1. 1. La Cassa puo' provvedere annualmente a concedere contributi per l'impianto dello studio a notai di prima nomina che si trovino in condizioni di disagio economico per non aver conseguito, nell'anno precedente a quello della prima iscrizione a ruolo un reddito, a qualsiasi titolo maturato, superiore ai 2/3 della quota dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale stabilita per ottenere, in tale anno, la concessione dell'assegno di integrazione. 2. Per ottenere detto contributo il richiedente deve dimostrare di aver aperto, sistemato ed organizzato lo studio nella propria sede disponendo di locali idonei ad assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e di decoro e la sicurezza della custodia degli atti e dei repertori. 3. Il contributo e' pari all'importo di spesa effettivamente sostenuta e documentata, con un limite massimo che viene annualmente determinato dal consiglio di amministrazione. 4. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro il termine perentorio di un anno dall'iscrizione a ruolo e deve essere corredata da: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti l'ammontare dei redditi percepiti nell'anno precedente a quello dell'iscrizione a ruolo; b) documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta per l'impianto e l'organizzazione dello studio; c) dichiarazione del presidente del consiglio notarile del distretto, ove e' posta la sede del notaio, dalla quale risulti che il richiedente ha aperto nella propria sede uno studio avente le caratteristiche di cui al comma 2 del presente decreto. 5. Il consiglio di amministrazione ha la facolta' di richiedere documentazione integrativa della precedente e procedere ad accertamenti e controlli.