IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria", con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 29; Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni; Visto il regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248; Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, come convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1980, n. 750; Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di stabilire la gradualita', le modalita' ed i criteri per l'assunzione del servizio di piantonamento di detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura da parte del Corpo di polizia penitenziaria; Decreta: Art. 1. 1. Il servizio di piantonamento di detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura e' assunto dal Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 9 luglio 1991, secondo la gradualita', le modalita' e i criteri di cui agli articoli seguenti. AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.