IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la  legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria",  con  particolare  riferimento  agli
articoli 4, 5 e 29;
  Visto  il  regolamento  per  il  Corpo  degli  agenti  di  custodia
approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584,  e  successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   26   luglio   1975,  n.  354,  recante  "Norme
sull'Ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario,
approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  29  aprile
1976,  n.  431,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1989, n. 248;
  Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1980, n.
750;
  Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni;
  Ritenuta la necessita' di stabilire la gradualita', le modalita' ed
i criteri per l'assunzione del servizio di piantonamento di  detenuti
ed  internati ricoverati in luoghi esterni di cura da parte del Corpo
di polizia penitenziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il servizio di piantonamento di detenuti ed internati ricoverati
in  luoghi  esterni  di  cura  e'  assunto  dal  Corpo   di   polizia
penitenziaria  a decorrere dal 9 luglio 1991, secondo la gradualita',
le modalita' e i criteri di cui agli articoli seguenti.
          AVVERTENZA:
            Provvedimento non piu' soggetto al  controllo  preventivo
          da  parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma
          1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.