IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 1991, con cui sono stati stabiliti la gradualita', le modalita' ed i criteri per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura; Considerato che, a causa del notevole aumento della popolazione detenuta ed internata e della apertura di molti nuovi istituti penitenziari di maggiore estensione, sono necessari maggiori contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria; Considerato, altresi', che non e' stata ancora possibile l'approvazione del disegno di legge relativo all'adeguamento degli organici del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Considerato che, pertanto, il Corpo di polizia penitenziaria non e' in grado di assumere completamente il servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura e quello delle relative traduzioni nel termine del 9 gennaio 1992, previsto dalla parte finale dell'art. 2 e dal comma 1 dell'art. 3 del sopracitato decreto interministeriale del 9 luglio 1991, nonche' l'altro servizio di traduzione di cui al comma 2 del citato art. 3 nel termine del 9 luglio 1992 ivi previsto; Decreta: Art. 1. 1. Il termine del 9 gennaio 1992, di cui alla parte finale dell'art. 2 e di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto interministeriale del 9 luglio 1991 citato in premessa, e' prorogato al 9 luglio 1992. 2. Il termine del 9 luglio 1992, di cui al comma 2 dell'art. 3 del sopracitato decreto interministeriale del 9 luglio 1991, e' confermato al 9 luglio 1992. AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.