IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il decreto interministeriale del 9 luglio 1991, con cui sono
stati stabiliti  la  gradualita',  le  modalita'  ed  i  criteri  per
l'assunzione,  da  parte  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, del
servizio di piantonamento dei detenuti e degli  internati  ricoverati
in luoghi esterni di cura;
  Considerato  che,  a  causa  del notevole aumento della popolazione
detenuta ed internata  e  della  apertura  di  molti  nuovi  istituti
penitenziari   di   maggiore   estensione,  sono  necessari  maggiori
contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria;
  Considerato,  altresi',  che  non   e'   stata   ancora   possibile
l'approvazione  del  disegno  di legge relativo all'adeguamento degli
organici del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
  Considerato che, pertanto, il Corpo di polizia penitenziaria non e'
in grado di assumere completamente il servizio di  piantonamento  dei
detenuti  e  degli  internati  ricoverati in luoghi esterni di cura e
quello delle relative traduzioni nel  termine  del  9  gennaio  1992,
previsto dalla parte finale dell'art. 2 e dal comma 1 dell'art. 3 del
sopracitato  decreto  interministeriale  del  9  luglio 1991, nonche'
l'altro servizio di traduzione di cui al comma 2 del  citato  art.  3
nel termine del 9 luglio 1992 ivi previsto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  del  9  gennaio  1992,  di  cui  alla parte finale
dell'art.  2  e  di  cui  al  comma  1  dell'art.   3   del   decreto
interministeriale  del 9 luglio 1991 citato in premessa, e' prorogato
al 9 luglio 1992.
  2. Il termine del 9 luglio 1992, di cui al comma 2 dell'art. 3  del
sopracitato   decreto   interministeriale   del  9  luglio  1991,  e'
confermato al 9 luglio 1992.
          AVVERTENZA:
             Provvedimento non piu' soggetto al controllo  preventivo
          da  parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma
          1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.