IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari; Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, concernente l'approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto ed in particolare l'art. 15, in cui viene definito il latte per uso alimentare, e l'art. 23 in cui si impone che esso presenti tutti i requisiti della genuinita' e dell'integrita'; Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in particolare l'art. 1 concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, nonche' l'impiego anche parziale del latte in polvere per ottenere latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari; Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, che disciplina il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare, ed in particolare l'art. 4 che dispone che il latte fresco pastorizzato, che presenta una reazione positiva alla perossidasi, sia ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte crudo; Vista la direttiva del 16 giugno 1992 del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/46, in cui si impone, nella produzione di latte pastorizzato perossidasi-positivo, l'esclusivo utilizzo di latte crudo; Considerato che tecnicamente e' possibile produrre latte pastorizzato perossidasi-positivo a partire parzialmente o totalmente da materie prime diverse dal latte crudo, quali latte in polvere ricostituito o latte gia' sottoposto ad altro trattamento termico di risanamento; Considerato che l'impiego di materie prime diverse da latte crudo nella produzione di latte pastorizzato perossidasi-positivo reca grave pregiudizio alla commercializzazione di questo tipo di latte, alla sua genuinita' e qualita' e che costituisce frode a danno dei consumatori, sia nel caso di un suo utilizzo per alimentazione diretta, che di successiva trasformazione; Considerato che i parametri analitici previsti dalle vigenti leggi in materia non permettono di riconoscere con la necessaria sensibilita' le predette frodi; Considerato che recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato come la furosina sia presente in piccole quantita' nel latte crudo e nel latte pastorizzato perossidasi-positivo, e come assuma consistenti valori qualora vengano utilizzati per la produzione di latte le sopra specificate materie prime diverse dal latte crudo; Ritenuto necessario salvaguardare la genuinita' e la qualita' del latte pastorizzato perossidasi-positivo, qualunque sia la sua successiva destinazione, a tutela del consumatore e del mercato di detto latte; Ritenuto pertanto necessario, in conformita' dei risultati delle citate ricerche scientifiche, fissare sin d'ora un valore massimo di furosina consentito nel latte pastorizzato con processo in flusso continuo e che risulti perossidasi-positivo e in attesa dell'ufficializzazione, assumere urgentemente un metodo di analisi; Decreta: Art. 1. 1. Il valore massimo di furosina nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo e' fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8 mg/100 g di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per il citato latte. 2. In attesa dell'adozione del metodo ufficiale di analisi per la determinazione della furosina, e' assunto il metodo di cui all'allegato A al decreto 18 marzo 1994 del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 1994, n. 69.