IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.  2033,  convertito
nella  legge  18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e
di prodotti agrari;
  Visto  il  regio  decreto  9  maggio  1929,  n.  994,   concernente
l'approvazione  del  regolamento  sulla  vigilanza igienica del latte
destinato al consumo diretto ed in  particolare  l'art.  15,  in  cui
viene  definito  il  latte  per uso alimentare, e l'art. 23 in cui si
impone che  esso  presenti  tutti  i  requisiti  della  genuinita'  e
dell'integrita';
  Vista  la  legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in particolare l'art. 1
concernente il divieto di ricostituzione del  latte  in  polvere  per
l'alimentazione  umana, nonche' l'impiego anche parziale del latte in
polvere per ottenere latte liquido destinato  al  consumo  alimentare
diretto o alla preparazione di prodotti caseari;
  Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, che disciplina il trattamento
e  la  commercializzazione  del  latte  alimentare, ed in particolare
l'art. 4 che dispone che il latte fresco pastorizzato,  che  presenta
una  reazione positiva alla perossidasi, sia ottenuto direttamente ed
esclusivamente da latte crudo;
  Vista la direttiva del 16 giugno 1992 del Consiglio delle Comunita'
europee n. 92/46,  in  cui  si  impone,  nella  produzione  di  latte
pastorizzato  perossidasi-positivo,  l'esclusivo  utilizzo  di  latte
crudo;
  Considerato  che   tecnicamente   e'   possibile   produrre   latte
pastorizzato perossidasi-positivo a partire parzialmente o totalmente
da  materie  prime  diverse  dal  latte crudo, quali latte in polvere
ricostituito o latte gia' sottoposto ad altro trattamento termico  di
risanamento;
  Considerato  che  l'impiego di materie prime diverse da latte crudo
nella produzione  di  latte  pastorizzato  perossidasi-positivo  reca
grave  pregiudizio  alla commercializzazione di questo tipo di latte,
alla sua genuinita' e qualita' e che costituisce frode  a  danno  dei
consumatori,  sia  nel  caso  di  un  suo  utilizzo per alimentazione
diretta, che di successiva trasformazione;
  Considerato che i parametri analitici previsti dalle vigenti  leggi
in   materia   non   permettono  di  riconoscere  con  la  necessaria
sensibilita' le predette frodi;
  Considerato che recenti  ricerche  scientifiche  hanno  evidenziato
come  la furosina sia presente in piccole quantita' nel latte crudo e
nel  latte   pastorizzato   perossidasi-positivo,   e   come   assuma
consistenti  valori  qualora  vengano utilizzati per la produzione di
latte le sopra specificate materie prime diverse dal latte crudo;
  Ritenuto necessario salvaguardare la genuinita' e la  qualita'  del
latte   pastorizzato   perossidasi-positivo,  qualunque  sia  la  sua
successiva destinazione, a tutela del consumatore e  del  mercato  di
detto latte;
  Ritenuto  pertanto  necessario,  in conformita' dei risultati delle
citate ricerche scientifiche, fissare sin d'ora un valore massimo  di
furosina  consentito  nel  latte  pastorizzato con processo in flusso
continuo   e   che   risulti   perossidasi-positivo   e   in   attesa
dell'ufficializzazione, assumere urgentemente un metodo di analisi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  valore massimo di furosina nel latte pastorizzato in flusso
continuo   e   che   risulta   perossidasi-positivo    e'    fissato,
indipendentemente  dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8 mg/100 g
di sostanza  proteica,  ferme  restando  tutte  le  altre  condizioni
produttive  e  le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni
per il citato latte.
  2. In attesa dell'adozione del metodo ufficiale di analisi  per  la
determinazione   della   furosina,   e'  assunto  il  metodo  di  cui
all'allegato A al decreto 18 marzo 1994 del Ministro per  le  risorse
agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 24 marzo 1994, n. 69.