Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza
  Nella seduta n. 216 del 2 giugno  1994  la  Commissione  consultiva
centrale  delle  armi  si  e'  interessata della "demilitarizzazione"
delle armi da fuoco.
  L'organo    consultivo    ha    ritenuto    opportuno    precisare,
preliminarmente, la corretta terminologia da applicare in tale ambito
e in quello della "disattivazione" delle armi da sparo, i cui aspetti
tecnici  sono stati gia' individuati con la circolare n. 50.106/10 CN
del 21 aprile 1977.
  In particolare la Commissione ha chiarito la seguente distinzione:
   1) per "demilitarizzazione", si deve intendere  la  trasformazione
di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo;
   2)  per  "disattivazione",  si deve intendere l'operazione tecnica
mediante la quale un'arma da guerra o  comune  viene  disattivata  in
modo permanente ed irreversibile, al punto da diventare un simulacro.
  Questo  dicastero  fa propria la predetta distinzione terminologica
e, sentita  la  stessa  Commissione  consultiva  centrale  armi,  per
l'operazione  di "demilitarizzazione" di cui al punto 1), prescrive i
seguenti interventi  tecnici  da  eseguire  sulle  parti  e  congegni
dell'arma indicati:
a) Congegno di scatto.
  La  trasformazione  da tiro automatico a tiro semiautomatico dovra'
essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile,  tale  che,
impiegando  semplici  attrezzature,  non  possa  essere  reintegrata.
Inoltre, dovranno essere effettuate  tutte  o  parte  delle  seguenti
operazioni (a seconda del tipo di arma):
   asportazione  del disconnettitore per la raffica o tranciamento di
parte dello stesso;
   assenza dei fori passanti dei  disconnettitori  o  chiusura  degli
stessi mediante saldatura;
   fresatura del dente di arresto della raffica sul cane;
   alberino  del  selettore  privo  della fresatura o del risalto che
permette una maggior corsa del grilletto per il tiro a raffica.
b) Tromboncino lanciagranate.
  Dovra'  essere  tornito  e  portato  al  diametro  di  20  mm.   In
alternativa   potra'   essere  sostituito  da  uno  spegnifiamma  e/o
compensatore.
c) Alzo per lancio granate.
  Dovra' essere asportato.
d) Caricatore.
  Dovra' contenere al massimo 5 cartucce per costruzione. Non saranno
ammessi perni passanti, piastrine saldate, od altro, per limitare  il
numero dei colpi.
e) Calcio pieghevole.
  Non  sara'  consentito.  Potra'  eventualmente  essere  bloccato in
maniera permanente ed irreversibile,  tale  che  impiegando  semplici
attrezzature  non  sia  ripristinabile  la  funzionalita'.  Non sara'
ammesso il bloccaggio con una semplice vite.
  Per l'intervento di "disattivazione" di cui al punto 2), sentita la
Commissione consultiva centrale armi, si conferma la validita'  delle
prescrizioni  e  dei  criteri  tecnici  stabiliti con la circolare n.
50.106/10 C.N/D-76 del 21 aprile 1977 e che qui si ripetono.
  L'arma portatile da guerra o tipo  guerra  (a  colpo  singolo  o  a
raffica)  puo'  essere  considerata  disattivata in modo permanente e
irreversibile quando su di essa vengano eseguite a  regola  d'arte  e
tutte insieme nello stesso esemplare le seguenti operazioni:
    a)  otturazione della canna con un tondino d'acciaio di lunghezza
e diametro adeguato al  calibro  dell'arma,  introdotto  "a  forzare"
nella  canna  e  reso  solidale alla canna stessa mediante riporto di
saldatura in culatta ed in volata.
  Quale procedimento  alternativo,  l'otturazione  della  canna  puo'
essere  effettuata  (eccettuate  le  rivoltelle) ostruendo con ottone
fuso la camera di cartuccia a partire dal vivo di culatta della canna
fino a 2-3 cm avanti all'inizio della rigatura (in modo  da  ostruire
con l'ottone anche i primi 2-3 cm della parte rigata della canna);
    b)  inamovibilita'  della  canna rispetto al castello (o culatta)
mediante saldatura, oppure a mezzo di traversino (passante) d'acciaio
temperato, di adeguato spessore, saldato alle estremita' o con  altro
sistema  che  assicuri  la impossibilita' di sostituzione della canna
demilitarizzata (ad es. per la mitragliatrice MG 42/59,  saldando  al
castello il contorno della piastra estrazione canna);
    c)   troncamento   della   punta  del  percussore  per  mm  5  ed
effettuazione (ove possibile) di un riporto di saldature sulla faccia
anteriore dell'otturatore in modo  da  riempire  l'alloggiamento  per
fondello cartuccia;
    d)  immobilizzazione,  a mezzo saldatura, dei treppiedi o affusti
per mitragliatrice, dei congegni di direzione e di elevazione.
  Le predette operazioni  devono  rendere  l'arma  inidonea  in  modo
assoluto ad essere usata come tale ed altresi' rendere impossibile il
ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.
  Per  particolari  tipi  di armi, fermo restando che l'effettuazione
delle sopraindicate operazioni  e'  da  ritenersi  idonea  alla  loro
disattivazione,   potra'  rivelarsi  opportuno  qualche  ulteriore  o
diverso accorgimento che potrebbe consistere:
    a)  nel bloccaggio del pistone per recupero di gas nelle armi che
adottano tale sistema di ripetizione;
    b) nel bloccaggio del sistema di scatto mediante colata di ottone
fuso (ove possibile);
    c)  nel  bloccaggio  dell'otturatore  in  posizione  semi  aperta
(moschetti  automatici,  fucili  automatici e semiautomatici, pistole
mitragliatrici).
  Parimenti idonee si rivelano per le armi lunghe  quelle  operazioni
consistenti  nell'uso  di  perni  d'acciaio  di  conveniente spessore
passanti per la canna a breve distanza  dalla  camera  di  scoppio  e
l'apertura   di   questa   nella  sua  parte  inferiore  (solitamente
alloggiata nella calciatura) mediante l'asportazione  di  un  settore
della larghezza di 0,5-1 cm per tutta la lunghezza. Questa operazione
e'  da  intendersi  sostitutiva  solo  di  quella indicata a pag. 24,
lettera a).
  Cio'  premesso,   si   fa   presente   che   alle   operazioni   di
demilitarizzazione  o  disattivazione  delle armi da guerra, potranno
procedere esclusivamente i titolari di licenza per  la  fabbricazione
di  armi  da  guerra (art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) e gli Arsenali Militari.  Mentre,  per  la  disattivazione
delle armi comuni potranno procedere, oltre a quelli abilitati per le
armi  da  guerra,  anche i titolari di licenza per la fabbricazione o
riparazione di armi comuni da sparo (art. 31 del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza).
  Si aggiunge che, per i titolari delle predette licenze, sussistera'
l'obbligo  di  annotare  anche le operazioni in esame sul registro di
cui all'art. 35 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,
sul  quale  dovranno  riportarsi,  fra  l'altro, le generalita' delle
persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
  Cio' stante, si informano le SS.LL. che in occasione  del  rilascio
delle  sopracitate  licenze  di  cui  agli articoli 28 e 31 del testo
unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  dovranno  precrivere  ai
titolari  delle  stesse,  ai  sensi dell'art. 9 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, l'obbligo del rilascio per ciascuna arma
di un  certificato  che  attesti  l'operazione  di  "disattivazione"o
"demilitarizzazione" effettuata e che riporti la matricola originaria
della  stessa.  Il predetto certificato dovra' comunque accompagnare,
in caso di cessione, l'arma demilitarizzata o il simulacro.
  Ai sensi della normativa vigente (art. 7 della legge  n.  110/75  e
art.  1  del decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.C.N/A -
Gazzetta Ufficiale  n.  264  del  28  settembre  1977)  per  le  armi
sottoposte  a  "demilitarizzazione"  dovra'  comunque formularsi alla
Commissione   consultiva   centrale   delle   armi    richiesta    di
classificazione    o    catalogazione   in   relazione   allo   stato
tecnico-giuridico  di  ciascuna  arma  e  alle  modifiche  meccaniche
necessarie alla demilitarizzazione.
  I  possessori  delle armi che vengono sottoposte alle operazioni di
demilitarizzazione    o    disattivazione,    dovranno     procedere,
rispettivamente,  alla  prevista  denuncia  di  detenzione di un'arma
comune (art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)  o
alla  comunicazione  dell'intervenuta  trasformazione dell'arma prima
denunciata in un simulacro della stessa (articoli 38 del testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza e 58 del regolamento esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
  Sara'  cura  delle  SS.LL.  informare  del contenuto della presente
circolare le locali "Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura"  in  modo  da consentire, a queste ultime, di comunicare
quanto sopra, nelle forme ritenute  piu'  opportune,  alle  categorie
interessate del settore.
  Si  fa,  comunque,  presente  che questa circolare sara' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Nel  raccomandare  la  puntuale  applicazione  delle   disposizioni
suesposte, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                                  Il Ministro: MARONI