Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al commissario del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al comando generale dell'Arma dei carabinieri Al comando generale della Guardia di finanza Nella seduta n. 216 del 2 giugno 1994 la Commissione consultiva centrale delle armi si e' interessata della "demilitarizzazione" delle armi da fuoco. L'organo consultivo ha ritenuto opportuno precisare, preliminarmente, la corretta terminologia da applicare in tale ambito e in quello della "disattivazione" delle armi da sparo, i cui aspetti tecnici sono stati gia' individuati con la circolare n. 50.106/10 CN del 21 aprile 1977. In particolare la Commissione ha chiarito la seguente distinzione: 1) per "demilitarizzazione", si deve intendere la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo; 2) per "disattivazione", si deve intendere l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da guerra o comune viene disattivata in modo permanente ed irreversibile, al punto da diventare un simulacro. Questo dicastero fa propria la predetta distinzione terminologica e, sentita la stessa Commissione consultiva centrale armi, per l'operazione di "demilitarizzazione" di cui al punto 1), prescrive i seguenti interventi tecnici da eseguire sulle parti e congegni dell'arma indicati: a) Congegno di scatto. La trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico dovra' essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile, tale che, impiegando semplici attrezzature, non possa essere reintegrata. Inoltre, dovranno essere effettuate tutte o parte delle seguenti operazioni (a seconda del tipo di arma): asportazione del disconnettitore per la raffica o tranciamento di parte dello stesso; assenza dei fori passanti dei disconnettitori o chiusura degli stessi mediante saldatura; fresatura del dente di arresto della raffica sul cane; alberino del selettore privo della fresatura o del risalto che permette una maggior corsa del grilletto per il tiro a raffica. b) Tromboncino lanciagranate. Dovra' essere tornito e portato al diametro di 20 mm. In alternativa potra' essere sostituito da uno spegnifiamma e/o compensatore. c) Alzo per lancio granate. Dovra' essere asportato. d) Caricatore. Dovra' contenere al massimo 5 cartucce per costruzione. Non saranno ammessi perni passanti, piastrine saldate, od altro, per limitare il numero dei colpi. e) Calcio pieghevole. Non sara' consentito. Potra' eventualmente essere bloccato in maniera permanente ed irreversibile, tale che impiegando semplici attrezzature non sia ripristinabile la funzionalita'. Non sara' ammesso il bloccaggio con una semplice vite. Per l'intervento di "disattivazione" di cui al punto 2), sentita la Commissione consultiva centrale armi, si conferma la validita' delle prescrizioni e dei criteri tecnici stabiliti con la circolare n. 50.106/10 C.N/D-76 del 21 aprile 1977 e che qui si ripetono. L'arma portatile da guerra o tipo guerra (a colpo singolo o a raffica) puo' essere considerata disattivata in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e tutte insieme nello stesso esemplare le seguenti operazioni: a) otturazione della canna con un tondino d'acciaio di lunghezza e diametro adeguato al calibro dell'arma, introdotto "a forzare" nella canna e reso solidale alla canna stessa mediante riporto di saldatura in culatta ed in volata. Quale procedimento alternativo, l'otturazione della canna puo' essere effettuata (eccettuate le rivoltelle) ostruendo con ottone fuso la camera di cartuccia a partire dal vivo di culatta della canna fino a 2-3 cm avanti all'inizio della rigatura (in modo da ostruire con l'ottone anche i primi 2-3 cm della parte rigata della canna); b) inamovibilita' della canna rispetto al castello (o culatta) mediante saldatura, oppure a mezzo di traversino (passante) d'acciaio temperato, di adeguato spessore, saldato alle estremita' o con altro sistema che assicuri la impossibilita' di sostituzione della canna demilitarizzata (ad es. per la mitragliatrice MG 42/59, saldando al castello il contorno della piastra estrazione canna); c) troncamento della punta del percussore per mm 5 ed effettuazione (ove possibile) di un riporto di saldature sulla faccia anteriore dell'otturatore in modo da riempire l'alloggiamento per fondello cartuccia; d) immobilizzazione, a mezzo saldatura, dei treppiedi o affusti per mitragliatrice, dei congegni di direzione e di elevazione. Le predette operazioni devono rendere l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresi' rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa. Per particolari tipi di armi, fermo restando che l'effettuazione delle sopraindicate operazioni e' da ritenersi idonea alla loro disattivazione, potra' rivelarsi opportuno qualche ulteriore o diverso accorgimento che potrebbe consistere: a) nel bloccaggio del pistone per recupero di gas nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione; b) nel bloccaggio del sistema di scatto mediante colata di ottone fuso (ove possibile); c) nel bloccaggio dell'otturatore in posizione semi aperta (moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici). Parimenti idonee si rivelano per le armi lunghe quelle operazioni consistenti nell'uso di perni d'acciaio di conveniente spessore passanti per la canna a breve distanza dalla camera di scoppio e l'apertura di questa nella sua parte inferiore (solitamente alloggiata nella calciatura) mediante l'asportazione di un settore della larghezza di 0,5-1 cm per tutta la lunghezza. Questa operazione e' da intendersi sostitutiva solo di quella indicata a pag. 24, lettera a). Cio' premesso, si fa presente che alle operazioni di demilitarizzazione o disattivazione delle armi da guerra, potranno procedere esclusivamente i titolari di licenza per la fabbricazione di armi da guerra (art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e gli Arsenali Militari. Mentre, per la disattivazione delle armi comuni potranno procedere, oltre a quelli abilitati per le armi da guerra, anche i titolari di licenza per la fabbricazione o riparazione di armi comuni da sparo (art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Si aggiunge che, per i titolari delle predette licenze, sussistera' l'obbligo di annotare anche le operazioni in esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale dovranno riportarsi, fra l'altro, le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Cio' stante, si informano le SS.LL. che in occasione del rilascio delle sopracitate licenze di cui agli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dovranno precrivere ai titolari delle stesse, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'obbligo del rilascio per ciascuna arma di un certificato che attesti l'operazione di "disattivazione"o "demilitarizzazione" effettuata e che riporti la matricola originaria della stessa. Il predetto certificato dovra' comunque accompagnare, in caso di cessione, l'arma demilitarizzata o il simulacro. Ai sensi della normativa vigente (art. 7 della legge n. 110/75 e art. 1 del decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.C.N/A - Gazzetta Ufficiale n. 264 del 28 settembre 1977) per le armi sottoposte a "demilitarizzazione" dovra' comunque formularsi alla Commissione consultiva centrale delle armi richiesta di classificazione o catalogazione in relazione allo stato tecnico-giuridico di ciascuna arma e alle modifiche meccaniche necessarie alla demilitarizzazione. I possessori delle armi che vengono sottoposte alle operazioni di demilitarizzazione o disattivazione, dovranno procedere, rispettivamente, alla prevista denuncia di detenzione di un'arma comune (art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) o alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma prima denunciata in un simulacro della stessa (articoli 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 58 del regolamento esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Sara' cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute piu' opportune, alle categorie interessate del settore. Si fa, comunque, presente che questa circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. Il Ministro: MARONI