Ai comuni
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'Amministrazione    civile    -
                                  Direzione centrale per  la  finanza
                                  locale
                                  All'associazione  nazionale  comuni
                                  italiani
                                  Al Consorzio nazionale obbligatorio
                                  tra i concessionari del servizio di
                                  riscossione
                                  Al  Consorzio   ANCI/CNC   per   la
                                  fiscalita'
                                    locale
                                  All'Ascotributi
  Il  decreto  ministeriale  21 dicembre 1993 "Termini e modalita' di
trasmissione dei dati  di  riscossione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  dovuta  per  l'anno  1993" prevede fra l'altro, all'art. 4,
comma 2, che il Centro informativo  del  Dipartimento  delle  entrate
provvede  ad inviare a ciascun comune i dati dei versamenti di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 1 del  decreto  medesimo,  che  interessano  il
comune stesso.
  Considerata  la  necessita'  di  stabilire le modalita', i tempi di
invio ed il contenuto dei supporti di cui sopra, tenuto  conto  delle
esigenze di elaborazione dei comuni, si dispone quanto segue.
  1.  Il  Centro informativo del Dipartimento delle entrate trasmette
ai comuni i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti a  titolo
d'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 1993, ricevuti tramite
supporti  magnetici  inviati  dai  concessionari  del   servizio   di
riscossione ai sensi dell'art. 1 del gia' citato decreto ministeriale
21 dicembre 1993.
  2. Per ogni versamento effettuato dai contribuenti, vengono forniti
il  codice fiscale, i dati anagrafici e di residenza del versante, la
data, l'importo versato, la  suddivisione  dell'importo  versato  per
tipo  di  immobile,  il  numero  dei  fabbricati,  la  detrazione per
abitazione principale.
  3. Ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione  superiore  a
30.000  abitanti i dati sono forniti su nastri magnetici a cartuccia;
ai restanti comuni i dati vengono forniti su dischetti magnetici. Per
i comuni collegati con il Ministero delle finanze  la  fornitura  dei
predetti  dati  puo' essere effettuata anche in via telematica previo
accordo con il Centro informativo delle entrate.
  4. I comuni, entro 30 giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
circolare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, in
deroga a quanto previsto al precedente punto  3,  possono  richiedere
l'invio  del  nastro  magnetico  a  cartuccia  in luogo del dischetto
magnetico, o viceversa; e' possibile inoltre richiedere  l'invio  dei
dati  su  nastri  magnetici  a  bobina. In sostituzione del dischetto
magnetico puo' essere richiesto, entro il predetto  termine,  l'invio
dei dati su supporto cartaceo.
  5.  Le  richieste  inerenti la fornitura dei dati cui ai precedenti
punti 3 e  4  vanno  indirizzate  al  Dipartimento  delle  entrate  -
Direzione   centrale   per   i   Servizi  generali,  il  personale  e
l'organizzazione - Centro informativo - Divisione XVII  -  Via  Mario
Carucci, 85 - 00143 Roma.
  6.   Le   caratteristiche  tecniche  dei  supporti  magnetici  sono
descritte  nell'allegato  alla  presente  circolare.  Unitamente   ai
dischetti magnetici verra' fornito un prodotto software per la stampa
dei dati.
  7.  Il  contenuto  informativo  dei supporti magnetici e' descritto
nelle istruzioni allegate alla fornitura.
  8. Le forniture dei dati di cui sopra  sono  effettuate  con  invii
successivi  e con priorita' per i comuni compresi nei territori delle
province autonome di Trento e Bolzano.
  9. I supporti sono inviati ai sindaci dei comuni a cura del  Centro
informativo del Dipartimento delle entrate.
                                * * *
  La  distribuzione  agli organi in indirizzo e la diffusione ad ogni
altro soggetto interessato e' assolta  mediante  pubblicazione  della
presente   circolare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
                                         Il direttore generale: ROXAS