IL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87; Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Calabria, Valle d'Aosta, Liguria, Campania e Sicilia i quali hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1994, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; Visto che le regioni Liguria e Valle d'Aosta non hanno richiesto il provvedimento che autorizza l'arricchimento di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2332/92 dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento n. 822/87; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1994-95 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni indicate delle premesse. 2. Le regioni Liguria e Valle d'Aosta non sono autorizzate ad arricchire i vini spumanti. 3. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 23 settembre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE