IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio
1994  con  il  quale  l'on.  Maurizio  Gasparri  e'  stato   nominato
Sottosegretario di Stato per l'Interno;
  Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto pari numero in data 26 maggio 1994 con il quale al
Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Maurizio Gasparri e' stata
delegata  la  trattazione  degli affari di competenza della Direzione
generale  per  l'Amministrazione  generale  e  per  gli  affari   del
personale,  della  Direzione  generale  della protezione civile e dei
servizi antincendi,  dell'Ispettorato  generale  di  amministrazione,
dell'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati
e  dell'Ispettorato  centrale  per i servizi archivistici, nonche' la
firma dei relativi provvedimenti;
                              Decreta:
  Ad integrazione del proprio decreto pari numero del 26 maggio  1994
al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Gasparri viene delegata
la  trattazione, nonche' la firma degli affari sottoindicati riferiti
al personale dell'Amministrazione civile  dell'Interno  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco:
   nomine in prova;
   provvedimenti di mobilita';
   comandi e collocamenti fuori ruolo;
   sospensioni  cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e 92
del testo unico n. 3/1957;
   provvedimenti   disciplinari   che   comportino   l'allontanamento
dall'ufficio;
   provvedimenti  espulsivi  (decadenza  dall'impiego,  espulsione ex
lege n. 16/1992, ecc.);
   sospensioni dalla qualifica;
   riammissioni in servizio;
   riabilitazioni.
  Al medesimo Sottosegretario di Stato  viene  altresi'  delegata  la
trattazione degli affari relativi all'acquisizione della cittadinanza
italiana,  degli  affari  relativi alle persone giuridiche di diritto
privato di cui agli articoli 12 e  seguenti  del  codice  civile,  la
firma  delle  richieste  di parere obbligatorio al Consiglio di Stato
relativa alle materie delegate nonche'  la  firma  dei  provvedimenti
concernenti  le  suddette  materie,  con  esclusione di quelli di cui
all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  Restano  riservati  alla  diretta  trattazione   del   Ministro   i
provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per il
prescritto visto.
   Roma, 3 agosto 1994
                                                  Il Ministro: MARONI