IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  luglio  1975,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata dei vini "Aquileia" o "Aquileia del Friuli" ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 con
il quale e' stato modificato  il  disciplinare  di  produzione  sopra
citato   e  la  rettifica  allo  stesso,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1989;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica della denominazione  di  origine  controllata  "Aquileia"  o
"Aquileia   del   Friuli"   in   "Friuli"  Aquileia  e  del  relativo
disciplinare  di  produzione,  corredata  dal  parere  del   comitato
vitivinicolo della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Visti,  il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla citata istanza, e la proposta del
nuovo  disciplinare  di  produzione  dei  vini   "Friuli"   Aquileia,
formulata  dal  comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 18 aprile 1994;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla  proposta
di disciplinare sopra citata;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Aquileia" o "Aquileia  del
Friuli",  riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica
21 luglio  1975,  e'  sostituita  con  la  denominazione  di  origine
controllata "Friuli" Aquileia.
 Il  disciplinare  di  produzione dei vini "Aquileia" o "Aquileia del
Friuli", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica  21
luglio  1975  e  modificato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 agosto 1988 e rettificato dalla  Gazzetta  Ufficiale  n.
112 del 16 maggio 1989, e' sostituito per intero con il testo annesso
al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 settembre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE