IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Aquileia" o "Aquileia del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione sopra citato e la rettifica allo stesso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1989; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata "Aquileia" o "Aquileia del Friuli" in "Friuli" Aquileia e del relativo disciplinare di produzione, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Friuli-Venezia Giulia; Visti, il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza, e la proposta del nuovo disciplinare di produzione dei vini "Friuli" Aquileia, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata "Aquileia" o "Aquileia del Friuli", riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, e' sostituita con la denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia. Il disciplinare di produzione dei vini "Aquileia" o "Aquileia del Friuli", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 e rettificato dalla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1989, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE