IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni; Visti gli articoli 9 e seguenti della legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233; Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, relativamente all'accertamento sulla realizzazione di investimenti di importo inferiore a lire 1 miliardo, ammessi ad usufruire delle agevolazioni di cui al citato testo unico n. 218 del 1978; Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1994; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491; Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni del decreto ministeriale 9 marzo 1994 sopracitato a quanto disposto dal citato decreto-legge n. 491/1994; Decreta: Articolo unico Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1994 si applicano alle iniziative i cui investimenti siano di importo inferiore a lire 3 miliardi, al netto delle spese relative al terreno e/o alle scorte e per le quali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, non siano stati nominati i collaudatori, fermo restando quanto disposto, in particolare, dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 9 marzo 1994. Le medesime disposizioni si applicano alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari, per le quali alla data del presente decreto non sia stato emanato il relativo provvedimento di concessione, ovvero non sia stata disposta l'erogazione del relativo contributo in conto canoni, fermo restando le vigenti modalita' di accertamento sulla realizzazione dell'investimento. Resta fermo quant'altro previsto dal citato decreto ministeriale 9 marzo 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 1994 Il Ministro: GNUTTI