IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sugli interventi straordinari  nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni;
  Visti gli articoli 9 e seguenti della legge 1 marzo 1986, n. 64;
  Visto il decreto del Ministro per gli interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233;
  Visto,  in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 3
maggio 1989, n. 233;
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95,
relativamente all'accertamento sulla realizzazione di investimenti di
importo inferiore a lire  1  miliardo,  ammessi  ad  usufruire  delle
agevolazioni di cui al citato testo unico n. 218 del 1978;
  Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1994;
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491;
  Considerata  la  necessita' di adeguare le disposizioni del decreto
ministeriale 9 marzo 1994 sopracitato a quanto  disposto  dal  citato
decreto-legge n. 491/1994;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  disposizioni  di  cui  al  decreto ministeriale 9 marzo 1994 si
applicano  alle  iniziative  i  cui  investimenti  siano  di  importo
inferiore a lire 3 miliardi, al netto delle spese relative al terreno
e/o  alle  scorte  e  per le quali alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 8 agosto 1994, n.  491,  non  siano  stati  nominati  i
collaudatori,   fermo   restando  quanto  disposto,  in  particolare,
dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 9 marzo 1994.
  Le medesime disposizioni si applicano alle operazioni di  locazione
finanziaria  di  macchinari,  per  le  quali  alla  data del presente
decreto  non  sia  stato  emanato  il   relativo   provvedimento   di
concessione,  ovvero non sia stata disposta l'erogazione del relativo
contributo in conto canoni, fermo restando le  vigenti  modalita'  di
accertamento sulla realizzazione dell'investimento.
  Resta  fermo quant'altro previsto dal citato decreto ministeriale 9
marzo 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1994
                                                  Il Ministro: GNUTTI