VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
   Roma, 2 settembre 1994
        Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 114 aggiornamento
OGGETTO: Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.
   L'ampliamento   dell'attivita'   di   intermediazione   in  valori
mobiliari e valute delle banche puo' comportare un aumento dei rischi
diversi dal tipico rischio di credito e, in particolare, del  rischio
di  subire  perdite a seguito di sfavorevoli variazioni dei prezzi di
mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari).
   Coerentemente con gli orientamenti emersi in sede  internazionale,
le presenti istruzioni introducono, accanto al requisito patrimoniale
a  copertura  del  rischio  di  solvibilita',  analoghi  requisiti  a
copertura dei rischi:
    di posizione,  regolamento  e  controparte,  che  derivano  dalle
posizioni   in   valori   mobiliari   relative  al  "portafoglio  non
immobilizzato";
    di cambio, relativi a tutte le posizioni espresse in  valuta,  in
bilancio e "fuori bilancio".
   1.  Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti
istruzioni assorbe la copertura patrimoniale  richiesta  -  a  fronte
degli  stessi  rischi  -  dal  Regolamento della Banca d'Italia del 2
luglio 1991 agli intermediari bancari autorizzati ai sensi  dell'art.
16 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
   2.  La  disciplina dettata e' strettamente correlata al sistema di
controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse  previsto
alla sezione IV del cap. XXV delle istruzioni di vigilanza.
   Il sistema di "monitoraggio" ed i requisiti patrimoniali richiesti
dalle    presenti   istruzioni,   in   complementarita'   tra   loro,
costituiscono strumenti di ordine prudenziale che la  Banca  d'Italia
adotta  per  il  controllo  dei rischi di mercato cui si espongono le
banche.
   3. Con il presente aggiornamento le posizioni di rischio  relative
al  "portafoglio  non  immobilizzato"  sono  sottoposte  a criteri di
concentrazione.  Tali  posizioni  possono  peraltro  dar   luogo   al
superamento  dei  limiti  individuali di fido; in tal caso, le banche
sono tenute a rispettare un requisito patrimoniale aggiuntivo.
   4. La somma dei  requisiti  introdotti  e  degli  altri  requisiti
previsti  ai  capitoli  XII  (Patrimonio  di vigilanza e coefficienti
patrimoniali  minimi  obbligatori)  e  XVIII  (Partecipazioni   delle
banche)   delle   istruzioni  di  vigilanza  costituisce  l'ammontare
patrimoniale minimo che le banche sono tenute  a  rispettare  per  la
copertura delle diverse forme di rischio aziendale.
   5.   Il   rispetto   dei   requisiti  patrimoniali  non  esaurisce
l'attivita' di controllo che  le  banche  sono  tenute  a  effettuare
sull'esposizione ai diversi rischi. E' infatti necessario che esse si
avvalgano  di  adeguati  sistemi  interni di controllo dei rischi che
assicurino una gestione sana e prudente.
   Inoltre, benche' le presenti istruzioni richedano il rispetto  dei
requisiti  patrimoniali  su  base  individuale, e' auspicabile che le
banche si dotino di strutture  idonee  a  valutare  l'esposizione  ai
rischi di mercato anche su base consolidata.
   6.  Le  presenti  disposizioni - che danno luogo al nuovo cap. LXI
delle istruzioni di vigilanza - entrano in vigore dal 1 gennaio 1995,
ad eccezione del requisito previsto in materia di concentrazione,  la
cui applicazione decorre invece dal 1 gennaio 1996.
   7. Dal 1 gennaio 1995 e' abrogato il cap. XXXV delle Istruzioni di
vigilanza   in  materia  di  crediti  di  firma,  impegni  di  natura
finanziaria e accettazioni bancarie.
                                                       Il Governatore