VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA Roma, 2 settembre 1994 Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 114 aggiornamento OGGETTO: Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato. L'ampliamento dell'attivita' di intermediazione in valori mobiliari e valute delle banche puo' comportare un aumento dei rischi diversi dal tipico rischio di credito e, in particolare, del rischio di subire perdite a seguito di sfavorevoli variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari). Coerentemente con gli orientamenti emersi in sede internazionale, le presenti istruzioni introducono, accanto al requisito patrimoniale a copertura del rischio di solvibilita', analoghi requisiti a copertura dei rischi: di posizione, regolamento e controparte, che derivano dalle posizioni in valori mobiliari relative al "portafoglio non immobilizzato"; di cambio, relativi a tutte le posizioni espresse in valuta, in bilancio e "fuori bilancio". 1. Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta - a fronte degli stessi rischi - dal Regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 agli intermediari bancari autorizzati ai sensi dell'art. 16 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. 2. La disciplina dettata e' strettamente correlata al sistema di controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse previsto alla sezione IV del cap. XXV delle istruzioni di vigilanza. Il sistema di "monitoraggio" ed i requisiti patrimoniali richiesti dalle presenti istruzioni, in complementarita' tra loro, costituiscono strumenti di ordine prudenziale che la Banca d'Italia adotta per il controllo dei rischi di mercato cui si espongono le banche. 3. Con il presente aggiornamento le posizioni di rischio relative al "portafoglio non immobilizzato" sono sottoposte a criteri di concentrazione. Tali posizioni possono peraltro dar luogo al superamento dei limiti individuali di fido; in tal caso, le banche sono tenute a rispettare un requisito patrimoniale aggiuntivo. 4. La somma dei requisiti introdotti e degli altri requisiti previsti ai capitoli XII (Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali minimi obbligatori) e XVIII (Partecipazioni delle banche) delle istruzioni di vigilanza costituisce l'ammontare patrimoniale minimo che le banche sono tenute a rispettare per la copertura delle diverse forme di rischio aziendale. 5. Il rispetto dei requisiti patrimoniali non esaurisce l'attivita' di controllo che le banche sono tenute a effettuare sull'esposizione ai diversi rischi. E' infatti necessario che esse si avvalgano di adeguati sistemi interni di controllo dei rischi che assicurino una gestione sana e prudente. Inoltre, benche' le presenti istruzioni richedano il rispetto dei requisiti patrimoniali su base individuale, e' auspicabile che le banche si dotino di strutture idonee a valutare l'esposizione ai rischi di mercato anche su base consolidata. 6. Le presenti disposizioni - che danno luogo al nuovo cap. LXI delle istruzioni di vigilanza - entrano in vigore dal 1 gennaio 1995, ad eccezione del requisito previsto in materia di concentrazione, la cui applicazione decorre invece dal 1 gennaio 1996. 7. Dal 1 gennaio 1995 e' abrogato il cap. XXXV delle Istruzioni di vigilanza in materia di crediti di firma, impegni di natura finanziaria e accettazioni bancarie. Il Governatore