IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  555,  reiterato  con
modificazioni, da ultimo, con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516
recante:    "Provvedimenti    finalizzati    alla   razionalizzazione
dell'indebitamento delle societa' per  azioni  interamente  possedute
dallo  Stato,  nonche'  ulteriori  disposizioni concernenti l'EFIM ed
altri organismi";
  Visto il comma  1  dell'art.  1  del  menzionato  decreto-legge  n.
555/1993  reiterato, da ultimo, con il decreto-legge n. 516/1994, con
il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a  concedere  alle
societa'  interamente  possedute  dallo  Stato  mutui in obbligazioni
emesse dalla stessa Cassa con  godimento  1  gennaio  1994  assistite
dalla  garanzia  dello  Stato  per  il  rimborso  del  capitale ed il
pagamento degli interessi;
  Visto il comma 3 dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge,  in  forza
del  quale  al  Ministro  del  tesoro  e'  attribuito  il  compito di
determinare,  nei  limiti  dell'importo  di  lire  10.000   miliardi,
l'ammontare  delle  emissioni,  nonche'  la tipologia degli strumenti
finanziari da  utilizzare  e  le  loro  caratteristiche,  inclusa  la
scadenza;
  Visti  il  proprio  decreto  del  21  marzo  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1994, del 13 aprile 1994 e  del
15  aprile  1994,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28
maggio 1994, emanati ai sensi delle  citate  disposizioni  normative,
con i quali sono stati, rispettivamente, stabiliti:
   l'importo  delle  emissioni  obbligazionarie,  la  tipologia degli
strumenti finanziari e le loro caratteristiche;
   i criteri di utilizzo dei mutui obbligazionari;
   la regolamentazione dei prestiti obbligazionari;
  Ritenuto opportuno procedere alla modifica del citato  decreto  del
21  marzo  1994 al fine di adeguare alle mutate condizioni di mercato
la tipologia degli strumenti finanziari e le loro caratteristiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 29  agosto
1994, n. 516, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
alla  societa' IRI S.p.a. mutui in obbligazioni per l'importo di lire
10.000 miliardi, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso
del capitale e per il pagamento degli interessi.
  Le obbligazioni, emesse alla pari, sono distribuite in due prestiti
aventi le seguenti caratteristiche:
  Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1 gennaio 1994-1999:
   importo: 5.000 miliardi;
   durata: 5 anni, fino al 1 gennaio 1999;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   tasso  d'interesse:  semestrale,  ad  eccezione  delle  prime  due
cedole, la prima relativa al periodo 1 gennaio-30 settembre 1994 e la
seconda  o  relativa  al  periodo  1  ottobre-31  dicembre  1994,  da
determinarsi  con  successivo  decreto.  Le  cedole  successive  sono
corrisposte  semestralmente,  sulla  base  del  meccanismo di calcolo
indicato al successivo art. 2;
   rimborso  di capitale: alla pari, in unica soluzione, il 1 gennaio
1999. La  Cassa  depositi  e  prestiti  si  riserva  la  facolta'  di
procedere  al  rimborso, in unica soluzione, al 1 gennaio 1997 o al 1
gennaio 1998, con preavviso da  pubblicarsi  almeno  sei  mesi  prima
nella Gazzetta Ufficiale.
  Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1 gennaio 1994-2001:
   importo: 5.000 miliardi;
   durata: 7 anni, fino al 1 gennaio 2001;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   tasso  d'interesse:  semestrale,  ad  eccezione  delle  prime  due
cedole, la prima relativa al periodo 1 gennaio-30 settembre 1994 e la
seconda  o  relativa  al  periodo  1  ottobre-31  dicembre  1994,  da
determinarsi  con  successivo  decreto.  Le  cedole  successive  sono
corrisposte semestralmente, sulla  base  del  meccanismo  di  calcolo
indicato al successivo art. 2;
   rimborso del capitale: alla pari, in unica soluzione, il 1 gennaio
2001.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  si  riserva  la  facolta' di
procedere al rimborso anticipato, in unica soluzione, al 1 gennaio di
ogni anno a partire dal 1997, con preavviso da pubblicarsi almeno sei
mesi prima nella Gazzetta Ufficiale.