IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, reiterato con modificazioni, da ultimo, con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 recante: "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi"; Visto il comma 1 dell'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 555/1993 reiterato, da ultimo, con il decreto-legge n. 516/1994, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle societa' interamente possedute dallo Stato mutui in obbligazioni emesse dalla stessa Cassa con godimento 1 gennaio 1994 assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi; Visto il comma 3 dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge, in forza del quale al Ministro del tesoro e' attribuito il compito di determinare, nei limiti dell'importo di lire 10.000 miliardi, l'ammontare delle emissioni, nonche' la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza; Visti il proprio decreto del 21 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1994, del 13 aprile 1994 e del 15 aprile 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1994, emanati ai sensi delle citate disposizioni normative, con i quali sono stati, rispettivamente, stabiliti: l'importo delle emissioni obbligazionarie, la tipologia degli strumenti finanziari e le loro caratteristiche; i criteri di utilizzo dei mutui obbligazionari; la regolamentazione dei prestiti obbligazionari; Ritenuto opportuno procedere alla modifica del citato decreto del 21 marzo 1994 al fine di adeguare alle mutate condizioni di mercato la tipologia degli strumenti finanziari e le loro caratteristiche; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla societa' IRI S.p.a. mutui in obbligazioni per l'importo di lire 10.000 miliardi, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi. Le obbligazioni, emesse alla pari, sono distribuite in due prestiti aventi le seguenti caratteristiche: Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1 gennaio 1994-1999: importo: 5.000 miliardi; durata: 5 anni, fino al 1 gennaio 1999; godimento: 1 gennaio 1994; tasso d'interesse: semestrale, ad eccezione delle prime due cedole, la prima relativa al periodo 1 gennaio-30 settembre 1994 e la seconda o relativa al periodo 1 ottobre-31 dicembre 1994, da determinarsi con successivo decreto. Le cedole successive sono corrisposte semestralmente, sulla base del meccanismo di calcolo indicato al successivo art. 2; rimborso di capitale: alla pari, in unica soluzione, il 1 gennaio 1999. La Cassa depositi e prestiti si riserva la facolta' di procedere al rimborso, in unica soluzione, al 1 gennaio 1997 o al 1 gennaio 1998, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella Gazzetta Ufficiale. Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1 gennaio 1994-2001: importo: 5.000 miliardi; durata: 7 anni, fino al 1 gennaio 2001; godimento: 1 gennaio 1994; tasso d'interesse: semestrale, ad eccezione delle prime due cedole, la prima relativa al periodo 1 gennaio-30 settembre 1994 e la seconda o relativa al periodo 1 ottobre-31 dicembre 1994, da determinarsi con successivo decreto. Le cedole successive sono corrisposte semestralmente, sulla base del meccanismo di calcolo indicato al successivo art. 2; rimborso del capitale: alla pari, in unica soluzione, il 1 gennaio 2001. La Cassa depositi e prestiti si riserva la facolta' di procedere al rimborso anticipato, in unica soluzione, al 1 gennaio di ogni anno a partire dal 1997, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella Gazzetta Ufficiale.