IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  1993, n. 555, reiterato con
modificazioni, da ultimo, con il decreto-legge  29  agosto  1994,  n.
516,   recante:  "Provvedimenti  finalizzati  alla  razionalizzazione
dell'indebitamento delle societa' interamente possedute dallo  Stato,
nonche'   ulteriori   disposizioni   concernenti   l'EFIM   ed  altri
organismi";
  Visto l'art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge n.  555/1993,
reiterato,  da ultimo, con il decreto-legge n. 516/1994, con il quale
si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere  alle  societa'
interamente  possedute dallo Stato mutui in obbligazioni emesse dalla
stessa Cassa con godimento 1 gennaio 1994  assistite  dalla  garanzia
dello  Stato  per  il  rimborso  del  capitale  ed il pagamento degli
interessi;
  Visto il comma 3 dell'art. 1 del medesimo  decreto-legge  in  forza
del  quale  al  Ministro  del  tesoro  e'  attribuito  il  compito di
determinare,  nei  limiti  di  importo  di  lire   10.000   miliardi,
l'ammontare  delle  emissioni,  nonche'  la tipologia degli strumenti
finanziari da  utilizzare  e  le  loro  caratteristiche,  inclusa  la
scadenza;
  Visto  il  proprio  decreto in data 21 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1994,  recante:  determinazione
dell'importo  delle  emissioni obbligazionarie, della tipologia degli
strumenti finanziari  e  delle  loro  caratteristiche  ai  sensi  del
suddetto decreto-legge;
  Visto  il  proprio  decreto  del  13  aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio  1994,  recante:  criteri  di
utilizzo  dei mutui obbligazionari da concedersi dalla Cassa depositi
e prestiti all'IRI S.p.a. ai sensi del ripetuto decreto-legge;
  Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1994,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   123   del   28   maggio   1994,  recante:
regolamentazione dei prestiti obbligazionari che la Cassa depositi  e
prestiti  e'  autorizzata  ad  emettere  per  le  finalita' di cui al
medesimo decreto-legge;
  Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1994, con  il  quale,
in  relazione alla mutata situazione di mercato, sono state stabilite
nuove  disposizioni  concernenti   la   tipologia   degli   strumenti
finanziari e delle loro caratteristiche;
  Ritenuto   di   dover  in  conseguenza  procedere  ad  una  diversa
regolamentazione  dei  prestiti  obbligazionari  rispetto  a   quella
contenuta nel citato decreto del 15 aprile 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 29 agosto
1994, n. 516, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
alla societa' IRI S.p.a. mutui in obbligazioni per l'importo di  lire
10.000 miliardi, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso
del capitale e per il pagamento degli interessi.
  Le obbligazioni sono distribuite in due prestiti aventi le seguenti
caratteristiche:
  Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1 gennaio 1994-1999:
   importo  di lire 5.000 miliardi, durata quinquennale con inizio il
1 gennaio 1994 e  scadenza  il  1  gennaio  1999,  tasso  d'interesse
variabile,  da determinarsi secondo le modaltia' di cui al successivo
art. 3;
  Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1 gennaio 1994-2001:
   importo di lire 5.000 miliardi, durata settennale con inizio il  1
gennaio  1994  e  scadenza  il  1  gennaio  2001,  tasso di interesse
variabile, da determinarsi secondo le modalita' di cui al  successivo
art. 3;
  Le  obbligazioni  fruttano interessi semestrali, determinati con il
meccanismo di calcolo indicato al successivo art. 3, e sono emesse al
prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.
  Per entrambi i prestiti il tasso d'interesse  lordo  relativo  alla
prima  cedola concernente il periodo 1 gennaio 1994-30 settembre 1994
e quello relativo  alla  seconda  cedola  concernente  il  periodo  1
ottobre  1994-31  dicembre  1994  sara'  determinato  con  successivo
decreto.
  Il possessore di un titolo o di  una  cedola  deteriorati  che  non
siano   piu'   idonei   alla   circolazione,   ma  siano  sicuramente
identificabili, ha diritto  di  ottenere  un  titolo  od  una  cedola
equivalente  contro  la  restituzione  del  valore  deteriorato ed il
rimborso delle spese.
  Le caratteristiche finanziarie di ognuno dei  prestiti  di  cui  al
presente  articolo,  nonche' i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 per la
parte di competenza di ogni prestito, vengono riportati sul retro dei
relativi titoli.