IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, reiterato con modificazioni, da ultimo, con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante: "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi"; Visto l'art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 555/1993, reiterato, da ultimo, con il decreto-legge n. 516/1994, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle societa' interamente possedute dallo Stato mutui in obbligazioni emesse dalla stessa Cassa con godimento 1 gennaio 1994 assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi; Visto il comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge in forza del quale al Ministro del tesoro e' attribuito il compito di determinare, nei limiti di importo di lire 10.000 miliardi, l'ammontare delle emissioni, nonche' la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza; Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1994, recante: determinazione dell'importo delle emissioni obbligazionarie, della tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche ai sensi del suddetto decreto-legge; Visto il proprio decreto del 13 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1994, recante: criteri di utilizzo dei mutui obbligazionari da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti all'IRI S.p.a. ai sensi del ripetuto decreto-legge; Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1994, recante: regolamentazione dei prestiti obbligazionari che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere per le finalita' di cui al medesimo decreto-legge; Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1994, con il quale, in relazione alla mutata situazione di mercato, sono state stabilite nuove disposizioni concernenti la tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche; Ritenuto di dover in conseguenza procedere ad una diversa regolamentazione dei prestiti obbligazionari rispetto a quella contenuta nel citato decreto del 15 aprile 1994; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla societa' IRI S.p.a. mutui in obbligazioni per l'importo di lire 10.000 miliardi, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi. Le obbligazioni sono distribuite in due prestiti aventi le seguenti caratteristiche: Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1 gennaio 1994-1999: importo di lire 5.000 miliardi, durata quinquennale con inizio il 1 gennaio 1994 e scadenza il 1 gennaio 1999, tasso d'interesse variabile, da determinarsi secondo le modaltia' di cui al successivo art. 3; Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1 gennaio 1994-2001: importo di lire 5.000 miliardi, durata settennale con inizio il 1 gennaio 1994 e scadenza il 1 gennaio 2001, tasso di interesse variabile, da determinarsi secondo le modalita' di cui al successivo art. 3; Le obbligazioni fruttano interessi semestrali, determinati con il meccanismo di calcolo indicato al successivo art. 3, e sono emesse al prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale. Per entrambi i prestiti il tasso d'interesse lordo relativo alla prima cedola concernente il periodo 1 gennaio 1994-30 settembre 1994 e quello relativo alla seconda cedola concernente il periodo 1 ottobre 1994-31 dicembre 1994 sara' determinato con successivo decreto. Il possessore di un titolo o di una cedola deteriorati che non siano piu' idonei alla circolazione, ma siano sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un titolo od una cedola equivalente contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese. Le caratteristiche finanziarie di ognuno dei prestiti di cui al presente articolo, nonche' i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 per la parte di competenza di ogni prestito, vengono riportati sul retro dei relativi titoli.