IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti
erariali,  che  gli  enti locali redigano apposita certificazione sui
principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi
con decreto del Ministro dell'interno;
  Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che
le modalita' della certificazione  siano  stabilite  tre  mesi  prima
della   scadenza   di  ogni  adempimento  con  decreto  del  Ministro
dell'interno;
  Considerata  la  necessita'   di   emanare   le   modalita'   della
certificazione   relativa  al  bilancio  dell'anno  1995  nonche'  di
individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
  Sentite l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I comuni, le province e le comunita' montane  devono  compilare  un
certificato  sul  bilancio  1995  conforme  agli allegati modelli che
fanno parte integrante del presente decreto.
  Detto certificato va allegato al bilancio di previsione  e  con  lo
stesso  inviato  al  competente  organo  regionale di controllo in un
originale e sei copie autenticate.
  L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato  in  calce  al
certificato  che  lo  stesso  e' regolarmente compilato e corrisponde
alle previsioni  del  bilancio  divenuto  esecutivo,  lo  inoltra  in
originale  e  tre copie autenticate, entro dieci giorni dell'avvenuto
esame e comunque entro il 28 febbraio 1995 alle prefetture competenti
per territorio, alla presidenza della giunta  regionale  della  Valle
d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al
commissariato  del  Governo  competente  per  gli enti e le comunita'
montane delle province di Bolzano e Trento.
  Il comitato  regionale  di  controllo  invia,  inoltre,  copia  del
certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.
  Le  prefetture,  la  presidenza  della giunta regionale della Valle
d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione  ed  il
commissariato  del  Governo  competente  per  gli enti e le comunita'
montane delle province di Bolzano e  Trento,  provvedono  ad  inviare
all'originale  dei  certificati  relativi agli enti ed alle comunita'
montane, al Ministero  dell'interno  ed  una  copia  dei  certificati
stessi alla Corte dei conti - Sezioni enti locali, ed all'ISTAT.