IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale; Visto il comma 4 dell'art. 28 della stessa legge, il quale stabilisce che il gettito delle tasse e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a partire dal 1 gennaio 1994 al bilancio dello Stato; Visto il comma 6 dello stesso art. 28, il quale stabilisce, al primo paragrafo, che la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1 gennaio 1994; Visto il medesimo comma 6 dell'art. 28, il quale stabilisce, al secondo paragrafo, che per i porti ove non e' istituita l'autorita' portuale il gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, affluisce al bilancio dello Stato; Visto il comma 7 del medesimo art. 28, il quale stabilisce che, fino all'anno successivo al completamento dei pagamenti di cui al comma 1 dello stesso art. 28, il 50% del gettito della tassa prevista dal comma 6 riscossa nei porti sedi di autorita' portuali affluisce al bilancio dello Stato; Visto l'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, il quale stabilisce il differimento al 1 luglio 1994 del termine previsto dal comma 6 dell'art. 28 della legge 28 gennaio 1984, n. 84, e che la tassa ivi indicata si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, nella misura attualmente vigente; Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, che ha differito al 31 dicembre 1994 il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'art. 28, comma 4, della legge n. 84/1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974 che ha stabilito la misura della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate entro i limiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 47/1974, convertito dalla legge n. 117/1974, e della tassa portuale, istituita con legge n. 82/1963, e richiamata dal secondo e quarto comma del predetto decreto-legge n. 47/1974; Visto il capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 74, convertito dalla legge n. 117/1974; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 355, con la quale e' stata estesa la tassa portuale di cui al capo III del titolo II della legge n. 82/1963 ai porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, con il quale sono state determinate le aliquote della tassa portuale estesa ai suddetti porti; Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 546/1981, convertito dalla legge n. 692/1981, che ha raddoppiato la misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 117; Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha aumentato del 50%, rispetto a quanto fissato dall'art. 6 della legge n. 692/1981 di conversione del decreto-legge n. 546/1981, la misura della tassa prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 47/1974; Visto l'art. 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255, il quale ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 1993, le tasse ed i diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione della tassa di stazionamento, sono aumentati nella misura del 150%; Ritenuta la necessita' di procedere alla ricognizione e riassunzione delle aliquote delle tasse da applicarsi sulle merci imbarcate e sbarcate in tutti i porti dello Stato a seguito del succedersi dei provvedimenti normativi richiamati; Decreta: Art. 1. Tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate Le aliquote per tonnellata metrica della tassa erariale, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge n. 117/1974 e ai successivi provvedimenti citati in premessa, riscossa sulle merci imbarcate e sbarcate in tutti i porti dello Stato sono le seguenti: Fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda . . . . . . . . . . L. 75 Materiali da costruzione muraria. . . . . . " 112,5 Cereali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 187,5 Altre merci . . . . . . . . . . . . . . . . " 375