IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  28  gennaio  1994,  n. 84, recante riordino della
legislazione in materia portuale;
  Visto il  comma  4  dell'art.  28  della  stessa  legge,  il  quale
stabilisce  che il gettito delle tasse e dei diritti marittimi di cui
al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18  febbraio  1974,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge
16  aprile  1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' acquisito a partire dal 1 gennaio 1994 al bilancio dello Stato;
  Visto il comma 6 dello stesso art.  28,  il  quale  stabilisce,  al
primo paragrafo, che la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui
al  capo  III  del  titolo  II  della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni ed integrazioni,  viene  estesa  a  tutti  i
porti a decorrere dal
1 gennaio 1994;
  Visto  il  medesimo  comma  6 dell'art. 28, il quale stabilisce, al
secondo paragrafo, che per i porti ove non e'  istituita  l'autorita'
portuale  il  gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di
cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.  82,  e
successive modificazioni ed integrazioni, affluisce al bilancio dello
Stato;
  Visto  il  comma  7  del medesimo art. 28, il quale stabilisce che,
fino all'anno successivo al completamento dei  pagamenti  di  cui  al
comma 1 dello stesso art. 28, il 50% del gettito della tassa prevista
dal  comma  6 riscossa nei porti sedi di autorita' portuali affluisce
al bilancio dello Stato;
  Visto l'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge 26  febbraio  1994,
n.  134,  il  quale  stabilisce  il differimento al 1 luglio 1994 del
termine previsto dal comma 6 dell'art.  28  della  legge  28  gennaio
1984, n. 84, e che la tassa
ivi indicata si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste
dall'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica in data 13
marzo 1974, nella misura attualmente vigente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  12  febbraio  1994,  n.  100,
reiterato  con decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, che ha differito
al 31 dicembre 1994 il termine del 1 gennaio
1994 previsto dall'art. 28, comma 4, della legge n. 84/1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974  che
ha  stabilito  la misura della tassa erariale sulle merci imbarcate e
sbarcate entro i limiti di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 47/1974,  convertito  dalla
legge  n.  117/1974,  e  della tassa portuale, istituita con legge n.
82/1963, e  richiamata  dal  secondo  e  quarto  comma  del  predetto
decreto-legge n. 47/1974;
  Visto il capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82;
  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 1974, n. 74, convertito dalla
legge n. 117/1974;
  Vista  la legge 5 maggio 1976, n. 355, con la quale e' stata estesa
la tassa portuale di cui al capo III del titolo  II  della  legge  n.
82/1963 ai porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977,
con il quale sono state determinate le aliquote della tassa  portuale
estesa ai suddetti porti;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  n. 546/1981, convertito dalla
legge n. 692/1981, che ha raddoppiato la misura delle tasse  previste
dal  primo,  secondo  e quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 28
febbraio 1974, n. 47, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 117;
  Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 13  marzo  1988,  n.
69,  convertito  nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha aumentato
del 50%, rispetto  a  quanto  fissato  dall'art.  6  della  legge  n.
692/1981  di  conversione  del  decreto-legge  n. 546/1981, la misura
della tassa prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto-legge n.
47/1974;
  Visto l'art. 7 della legge 6 agosto  1991,  n.  255,  il  quale  ha
disposto  che,  a decorrere dal 1 gennaio 1993, le tasse ed i diritti
marittimi di cui alla legge 9 febbraio  1963,  n.  82,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,  con  esclusione  della  tassa  di
stazionamento, sono aumentati nella misura del 150%;
  Ritenuta  la  necessita'   di   procedere   alla   ricognizione   e
riassunzione  delle  aliquote  delle  tasse da applicarsi sulle merci
imbarcate e sbarcate in tutti i  porti  dello  Stato  a  seguito  del
succedersi dei provvedimenti normativi richiamati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate
  Le  aliquote  per  tonnellata  metrica della tassa erariale, di cui
all'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  28  febbraio  1974,  n.  47,
convertito  dalla  legge  n.  117/1974  e ai successivi provvedimenti
citati in premessa, riscossa sulle  merci  imbarcate  e  sbarcate  in
tutti i porti dello Stato sono le seguenti:
   Fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda . . . .
. . . . . . L.  75
   Materiali da costruzione muraria. . . . . . "  112,5
   Cereali . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  187,5
   Altre merci . . . . . . . . . . . . . . . . "  375