Nel decreto-legge specificato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopra indicata Gazzetta Ufficiale: alla pag. 4, all'art. 1, comma 8, in fine, in luogo delle parole: " .. dell'articolo 35, nono comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.", leggasi: " .. dell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47."; ed allo stesso art. 1, al comma 13, in luogo delle parole: "13. Il secondo comma dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,", leggasi: "13. Il comma 2 dell'articolo 1-sexies del decretolegge 27 giugno 1985, n. 312,"; alla pag. 5, all'art. 2, comma 9, dopo le parole: " .. fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 9"; alla pag. 5, all'art. 3, comma 10, al primo periodo, in luogo delle parole: " .. all'articolo 34, quinto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.", leggasi: " .. all'articolo 34, settimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47."; ed al secondo periodo, in luogo delle parole: " .. dell'oblazione di cui alla lettera c) del quinto comma dell'articolo 34", leggasi: " .. dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34"; alla pag. 7, all'art. 8, al comma 3, in luogo delle parole: "'il direttore dei lavori'", leggasi: "'al direttore dei lavori'" ed al comma 11 dello stesso art. 8, in luogo delle parole: "del decreto-legge 31 dicembre 1993, n. 557,", leggasi: "del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,".