Nel  decreto-legge  specificato  in  epigrafe  sono  apportate  le
seguenti  correzioni  in  corrispondenza  delle  sottoelencate pagine
della sopra indicata Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 4, all'art. 1, comma 8, in fine, in luogo delle parole:
" .. dell'articolo 35, nono comma, della legge 28 febbraio  1985,  n.
47.", leggasi: " .. dell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge
28  febbraio  1985,  n.  47."; ed allo stesso art. 1, al comma 13, in
luogo delle parole:
"13. Il secondo comma dell'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  27
giugno  1985,  n.  312,",  leggasi:  "13.  Il  comma  2 dell'articolo
1-sexies del decretolegge 27 giugno 1985, n. 312,";
    alla pag. 5, all'art. 2, comma 9, dopo  le  parole:  "  ..  fermi
restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto", sono inserite
le seguenti: "dell'articolo 9";
    alla  pag.  5,  all'art.  3, comma 10, al primo periodo, in luogo
delle parole: " .. all'articolo 34,  quinto  comma,  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47.", leggasi: " .. all'articolo 34, settimo comma,
della  legge  28  febbraio  1985,  n. 47."; ed al secondo periodo, in
luogo delle parole:  " .. dell'oblazione di cui alla lettera  c)  del
quinto  comma  dell'articolo 34", leggasi: " .. dell'oblazione di cui
alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34";
    alla pag. 7, all'art. 8, al comma 3, in luogo delle parole:  "'il
direttore  dei  lavori'",  leggasi: "'al direttore dei lavori'" ed al
comma  11  dello  stesso  art.  8,  in  luogo  delle   parole:   "del
decreto-legge 31 dicembre 1993, n. 557,", leggasi: "del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557,".