IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  del  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti in data 5 novembre, 6 e 30 dicembre 1993, 21
gennaio, 21 febbraio, 22 aprile, 23 maggio, 23 giugno, 25 luglio e 25
agosto 1994, con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle  prime
undici  tranches  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali 9% - 1 novembre
1993/2023;
  Ritenuto opportuno, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di
disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
settembre  1994  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire 120.550
miliardi;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto  1982,
n.  526,  e'  disposta l'emissione di una dodicesima tranche di buoni
del Tesoro poliennali 9% - 1 novembre 1993/2023, per  un  importo  di
lire  1.000  miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni in
contanti  al  prezzo  di aggiudicazione risultante dalla procedura di
assegnazione prevista dal decreto ministeriale del  25  luglio  1994,
citato  nelle  premesse,  recante  l'emissione  della  nona  e decima
tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9%, pagabile  in
due  semestralita'  posticipate,  il 1 maggio e il 1 novembre di ogni
anno.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal  decreto  ministeriale  25 luglio 1994, recante l'emissione della
nona e decima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di
cui  all'art.  1,  quinto  comma,  e  all'art.  17,  riguardanti   le
operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di
investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio  il
5  ottobre  1994  e  termineranno  il  giorno  precedente  la data di
iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei  buoni  del  Tesoro
poliennali di prossima emissione.