IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale l'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica, 12, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione appartenenti alla seconda e terza categoria di cui alla direttiva n. 89/686 e per i sistemi di qualita' delle aziende che li producono; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata l'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 27 maggio 1994; Decretano: Art. 1. 1. L'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i dispositivi di protezione di seguito elencati ed appartenenti alle categorie elencate: Categoria 2: giubbetti di salvataggio e galleggiamento - aiuto galleggiamento, 50 N; giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto, 100 N; giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetti, 150 N; giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto, 275 N; giubbetti di salvataggio e galleggiamento - requisiti addizionali. Accessori. Categoria 3: autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto; autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto - per subacquei; boccagli completi; maschere intere; maschere intere per usi speciali; autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso; autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso, per impieghi particolari. 2. L'istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, e' altresi' autorizzato ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B), della direttiva citata. 3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.