IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Visto il proprio decreto 13 aprile 1994 con il quale il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, con sede in Milano, viale Sarca, 336, e' stato autorizzato a certificare, in base alla direttiva n. 89/686/CEE, talune categorie di dispositivi di protezione individuale ed a rilasciare attestazioni di conformita' dei sistemi di qualita' delle relative aziende produttrici; Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni per ulteriori categorie di dispositivi individuali di protezione e per i sistemi di qualita' delle aziende produttrici; Considerato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1993; Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi il 27 maggio 1994 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale; Decretano: Art. 1. 1. L'autorizzazione gia' concessa al Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera con decreto interministeriale 11 aprile 1994 e' estesa ai seguenti prodotti: Categoria 3: boccaglio completo; maschere intere; maschere intere per usi speciali; autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto; respiratori a presa d'aria esterna; respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea; semimaschere e quarti di maschera; valvole per bombole di gas - raccordi filettati; elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci; elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera; facciali filtranti antipolvere; autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto, per subacquei; elettrorespiratori a presa d'aria esterna con cappuccio; respiratori alimentati ad aria compressa dalla linea, con cappuccio; respiratori alimentati ad aria compressa dalla linea per uso in operazioni di sabbiatura. 2. Il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera e' altresi' autorizzato ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B), della direttiva citata. 3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475.