IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  n.  576/1982  e  norme  sul  controllo  delle
partecipazioni  di  imprese  o  enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi;
  Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1993 con il quale e'  stato
disposto  lo  scioglimento  degli  organi  amministrativi e sindacali
ordinari della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero
MAA assicurazioni, con sede in Milano, ai  sensi  dell'art.  7  della
legge  n.  576/1982,  come  sostituito  dall'art.  2  della  legge n.
20/1991;
  Visto il provvedimento in data 4  ottobre  1993  con  il  quale  il
Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e   d'interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  nominato  il  commissario
straordinario ed il  comitato  di  sorveglianza  della  predetta  MAA
assicurazioni;
  Vista la lettera dell'ISVAP in data 26 settembre 1994, n. 4416263 e
la  relazione  per  la  commissione  consultiva  per le assicurazioni
private ad essa allegata riguardanti la  proroga  del  periodo  della
gestione straordinaria della predetta MAA assicurazioni;
  Sentita  la  commissione consultiva per le assicurazioni private la
quale, nella riunione del  29  settembre  1994,  ha  espresso  parere
favorevole alla predetta proroga;
  Ritenuto   opportuno   concedere   una   proroga   della   gestione
commissariale della MAA assicurazioni;
                              Decreta:
  Il  termine  della  gestione  straordinaria della MAA assicurazioni
auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA assicurazioni, con  sede  in
Milano, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1993 e' prorogato di
mesi quattro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 ottobre 1994
                                                  Il Ministro: GNUTTI