IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  disposizioni  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto, in particolare, il comma 6, lettera b), dell'art.  42  della
predetta   legge  n.  104/1992,  che  dispone  il  finanziamento  del
soggiorno all'estero per cure nei casi previsti  dall'art.  11  della
medesima legge, per un importo pari a un miliardo di lire;
  Vista  la sentenza della Corte costituzionale del 18 marzo 1991, n.
123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n.  14
del  3  aprile  1991,  concernente  l'inquadramento dei farmacisti di
esclusiva  provenienza  ospedaliera  nel  profilo  professionale  dei
farmacisti coadiutori;
  Viste  le  proposte  del Ministro della sanita' in data 18 febbraio
1994, concernenti le assegnazioni, alle regioni e  province  autonome
di  Trento  e di Bolzano, della somma di 38 miliardi di lire a valere
sulle disponibilita' del  Fondo  sanitario  nazionale  1993  -  parte
corrente,  per  la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti
dalla sopracitata sentenza n. 123/1991 della Corte  costituzionale  e
di  lire  1  miliardo a valere sulle residue disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale 1992 - parte corrente, per il  finanziamento  del
soggiorno  all'estero  per cure, ai sensi del predetto art. 42, comma
6, lettera b), della legge n. 104/1992;
  Visti i pareri della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 20 gennaio 1994;
                              Delibera:
  1. A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993
- parte corrente, e' assegnata alle regioni ed alle province autonome
di Trento e  di  Bolzano,  la  somma  di  lire  38  miliardi  per  le
motivazioni indicate in premessa.
  La  ripartizione  della  predetta  somma e' riportata nell'allegata
tabella A che fa parte integrante della presente deliberazione.
  2. A  valere  sulle  residue  disponibilita'  del  Fondo  sanitario
nazionale  1992  -  parte  corrente,  e'  assegnata,  alle  regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 1  miliardo  di
lire per le finalita' indicate in premessa.
  La  ripartizione  del  predetto  importo e' riportata nell'allegata
tabella B, che fa parte integrante della presente deliberazione.
   Roma, 16 marzo 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 218