Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  e  tipiche
dei  vini,  istituito  a  norma  dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Montepulciano  d'Abruzzo"  ed  il  riconoscimento   della
sottozona  "Colline  Teramane",  ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo  -  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto ministeriale - il testo del disciplinare di produzione di cui
trattasi come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali   -   Direzione   generale  delle  politiche  agricole,  ed
agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Disciplinare di produzione della sottozona "Colline Teramane"  della
denominazione   di   origine   controllata  dei  vini  "Montepulciano
d'Abruzzo"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Montepulciano  d'Abruzzo"
puo'  fare  riferimento  alla  sottozona  "Colline  Teramane"  ed  e'
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.