Agli   assessorati   regionali  per
                                    l'agricoltura e foreste
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                    di    Bolzano    -    Assessorati
                                    agricoltura
                                  All'E.I.M.A.
                                  Ai commissari di Governo  di  tutte
                                    le regioni d'Italia
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                    risorse   forestali   montane   e
                                    idriche
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                    politiche       agricole       ed
                                    agroindustriali nazionali
                                      e, p.c.:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                    Ministri   -    Ufficio    affari
                                    regionali - Palazzo Vidoni
                                  Al   Ministero   degli   esteri   -
                                    D.G.A.E. Ufficio CEE
                                  Alla  Commissione  delle  Comunita'
                                    europee  -  D.G.  VI  -  F.II.1 -
                                    Bruxelles
                                  Alla   Rappresentanza    permanente
                                    d'Italia   presso   le  Comunita'
                                    europee - Bruxelles
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                    coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                    dell'agricoltura
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                    agricoltura
                                  Al COPAGRI
  Ai  fini  dell'osservanza  del  regolamento comunitario n. 3508 del
1992  che  ha  ricompreso  il  regime  di  aiuto   per   l'indennita'
compensativa, di cui agli articoli 17, 18 e 19 del regolamento CEE n.
2328/91, in un sistema di gestione e di controllo di alcuni regimi di
aiuti   comunitari,   si   ritiene  necessario  fornire  ai  soggetti
interessati le indicazioni per l'ammissione al  pagamento  dell'aiuto
suddetto per l'anno di competenza 1994.
  Si  ricorda  preventivamente che l'indennita' compensativa, per gli
aiuti  corrisposti  per  i  capi   bovini,   e'   assoggettata   alle
disposizioni impartite dalla direttiva del Consiglio n. 92/102 del 27
novembre  1992  relativa  all'identificazione  e  registrazione degli
animali.
  Il  produttore  che  gia'  aderisce  a  un  regime  di  aiuti   per
l'indennita'  compensativa  o che intende aderirvi dal presente anno,
per aver diritto agli aiuti per l'annualita' 1994, deve far pervenire
entro il 15 settembre c.a. ai competenti servizi regionali,  a  mezzo
raccomandata  postale  o  mediante  consegna  diretta, una domanda in
duplice copia  sul  modello  stampato  e  distribuito  dall'E.I.M.A.,
allegato in fac-simile alla presente circolare.
  Nel modello della domanda di aiuto dovra' essere riportato il piano
di  utilizzazione delle superfici e, qualora l'aiuto sia richiesto in
funzione dei capi di bestiame  allevati,  anche  i  dati  relativi  a
questi  ultimi compresi, nel caso dei bovini, i numeri identificativi
di seguito richiamati.
  Qualora il beneficiario abbia  gia'  inoltrato,  per  l'anno  1994,
domanda  di  aiuto  per  le  superfici,  di cui al regolamento CEE n.
1765/92, o per la zootecnia, di cui ai regolamenti CEE n.  2066/92  e
n.  2069/92,  per  le  medesime superfici o per gli stessi capi per i
quali chiede l'indennita' compensativa, potra' omettere di  riportare
nel  modello  le  particelle  o  l'identificazione dei capi bovini, a
condizione che indichi gli  estremi  delle  precitate  istanze  nelle
apposite  caselle della prima pagina dello stesso, e ne alleghi copia
congiuntamente ad altra documentazione eventualmente  prevista  dalle
disposizioni di attuazione regionali.
  Per  quanto  attiene  l'identificazione  dei bovini, indispensabile
presupposto al  controllo  integrato,  le  amministrazioni  regionali
dovranno  tener  conto  delle  indicazioni riportate al punto 3 della
circolare A.I.M.A. prot. n. 1183 dell'11 marzo  1994,  relativa  alle
norme  di  attuazione  per i regimi di premio nei settori delle carni
bovine ed ovicaprine, ed  utilizzare,  fatta  eccezione  per  i  capi
iscritti  nel libro genealogico o gia' marcati per i predetti regimi,
i marchi predisposti e messi a disposizione dalla  precitata  Azienda
alle   regioni   e   province   autonome,  secondo  le  richieste  di
quest'ultime, adoperandosi affinche' le operazioni  siano  portate  a
termine nel piu' breve tempo possibile.
  Con   successivo   provvedimento   sara'   eventualmente   prevista
l'istituzione di un apposito  registro  di  stalla  per  i  capi  che
beneficiano dell'indennita' compensativa.
  Dal  canto  loro i beneficiari dell'indennita' richiesta in base ai
capi bovini, qualora i capi utilizzati per i  quali  si  richiede  il
premio  non  siano  stati  identificati  per i regimi di aiuto per il
settore zootecnico, dovranno  attivarsi  per  richiedere  all'ufficio
responsabile  della  regione  la  marcatura  degli stessi prima della
presentazione delle domande.
  In applicazione dell'art. 6, paragrafo 9, del  regolamento  CEE  n.
3887/92 si dispone inoltre che per l'anno 1994 ciascun animale che e'
oggetto  di  una  domanda  di  indennita'  compensativa  sia detenuto
dall'imprenditore per un periodo non  inferiore  a  cinque  mesi  dal
momento della presentazione dell'istanza.
  Per  la corretta e puntuale applicazione del controllo integrato le
regioni e province autonome devono far pervenire all'E.I.M.A.,  entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  dei  termini di acquisizione delle
domande, una copia delle stesse sulle  quali  l'Ente  effettuera'  un
controllo  amministrativo,  che  comprende, in particolare, verifiche
incrociate relative alle particelle ed agli  animali  dichiarati,  al
fine  di evitare che uno stesso aiuto venga concesso due volte per lo
stesso anno civile.
  Le regioni e le province autonome dovranno effettuare  i  controlli
amministrativi  complementari  a  quelli  svolti  dall'E.I.M.A.  e  i
controlli in loco secondo quanto disposto dall'art. 6, paragrafo 3, e
seguenti, del regolamento CEE n. 3887/92  (Gazzetta  Ufficiale  della
Comunita'  europea  n. L 391 del 31 dicembre 1992) tenendo conto, per
la definizione del campione, dell'analisi dei rischi  secondo  quanto
stabilito dal paragrafo 4 del precitato art. 6.
  Per  quanto  attiene alle sanzioni da applicare per le inadempienze
accertate, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli da 9 a 14 del
sopracitato regolamento.
  Gli assessorati e le organizzazioni in indirizzo  sono  invitati  a
dare   la   massima  diffusione  alla  presente  circolare  presso  i
beneficiari interessati.
                                            Il Ministro: POLI BORTONE