IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071, concernente
modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652, contenente
disposizioni sull'ordinamento didattico  universitario  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
che ha approvato il  piano  di  sviluppo  delle  universita'  per  il
triennio   1991-93   ed   in  particolare  l'art.  11  relativo  alla
trasformazione delle scuole d.f.s. in D.U.;
  Visto  il   decreto   ministeriale   31   marzo   1992   contenente
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
al D.U. per terapisti della riabilitazione (tabella XLI);
  Viste le proposte formulate al Ministero dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  dalle autorita' accademiche con
nota n. 1111 del 7 aprile 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la nota ministeriale n. 1866 del 15 luglio 1994 contenente il
parere  favorevole  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale,
nella seduta del 15 giugno 1994, in merito alla  modifica  statutaria
richiesta  con  le  delibere  delle  autorita'  accademiche di questa
Universita', relative all'O.D.U. del corso di  diploma  universitario
per terapisti della riabilitazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Cagliari e' modificato
come segue:
                               Art. 1.
  L'art. 493 dello statuto,  relativo  alla  scuola  diretta  a  fini
speciali per "terapisti della riabilitazione" e' annullato.