IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista  la  domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
"Monteregio di Massa Marittima", corredata dal  parere  del  comitato
vitivinicolo della regione Toscana;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  e  la  proposta  del disciplinare di
produzione dei vini "Monteregio di  Massa  Marittima"  formulata  dal
Comitato  stesso  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1994;
  Visto l'avviso di rettifica alla citata  proposta  di  disciplinare
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste  le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
di disciplinare sopra citata;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che   l'art.   8,  comma  3,  della  predetta  legge,
concernente modalita'  procedurali,  dispone  che  il  riconoscimento
delle  denominazioni  di  origine e la delimitazione delle rispettive
zone    di    produzione    vengano    effettuati     contestualmente
all'approvazione  dei relativi disciplinari di produzione con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Monteregio
di  Massa  Marittima" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.