IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Monteregio di Massa Marittima", corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini "Monteregio di Massa Marittima" formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994; Visto l'avviso di rettifica alla citata proposta di disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.