IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ex legge n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale n. 94/01025 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 1994, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalita' delle piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 in provincia di Pavia; Vista la delibera di giunta n. 53552 del 31 maggio 1994 con la quale la regione Lombardia integra l'elenco dei comuni della provincia di Pavia colpiti dalle piogge alluvionali del periodo dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 e stabilisce le provvidenze da applicare nei territori danneggiati; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa della regione Lombardia; Decreta: A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01025 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1994, la dichiarazione di eccezionalita' delle piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 in provincia di Pavia, e' estesa ai seguenti territori comunali: comuni di Castagna, Codevilla, Godiasco, Montebello della Battaglia e Rovescala, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 185/1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE