IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che definisce "raccolta del risparmio" l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma; Visto il comma 2 del medesimo articolo che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico; Visto il comma 3, lettera a), che attribuisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali la raccolta di risparmio presso soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico; Visto il comma 4, lettera d), che, con riferimento alla raccolta effettuata dalle societa' e dagli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, attribuisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il potere di individuare, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta stessa puo' essere effettuata; Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43 concernente la disciplina delle cambiali finanziarie; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994, che: ha consentito alle imprese non bancarie la raccolta del risparmio tra il pubblico attraverso l'emissione di titoli diversi dalle obbligazioni denominati "cambiali finanziarie" e "certificati di investimento"; ha previsto che la Banca d'Italia, sentita la Consob, proponga le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al Ministro del tesoro, che provvede con proprio decreto; Vista la proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, relativamente alle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento; Visto l'art. 115, comma 2, del medesimo decreto secondo il quale il Ministro del tesoro puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti - diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari - da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali; Decreta: Art. 1. Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento 1. Conformemente a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. 2. I certificati di investimento hanno durata superiore a un anno. 3. Per entrambi gli strumenti il taglio minimo unitario e' di 100 milioni di lire. 4. I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. Essi hanno uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.