IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n.  385,  che  definisce  "raccolta  del risparmio" l'acquisizione di
fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia  sotto
altra forma;
  Visto  il  comma  2  del  medesimo  articolo  che vieta ai soggetti
diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;
  Visto  il  comma  3,  lettera  a),  che  attribuisce  al   Comitato
interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio  il  potere di
stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed  alla
forma  giuridica  dei  soggetti,  in  base  ai  quali  la raccolta di
risparmio presso soci non costituisce raccolta di  risparmio  tra  il
pubblico;
  Visto  il  comma  4, lettera d), che, con riferimento alla raccolta
effettuata dalle societa' e dagli enti con  titoli  negoziati  in  un
mercato  regolamentato, attribuisce al Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio il  potere  di  individuare,  su  proposta
della  Banca d'Italia sentita la Consob, le caratteristiche, anche di
durata e di taglio, dei titoli mediante i quali  la  raccolta  stessa
puo' essere effettuata;
  Vista  la  legge  13  gennaio 1994, n. 43 concernente la disciplina
delle cambiali finanziarie;
  Vista la delibera del Comitato interministeriale per il  credito  e
il risparmio del 3 marzo 1994, che:
   ha  consentito alle imprese non bancarie la raccolta del risparmio
tra il  pubblico  attraverso  l'emissione  di  titoli  diversi  dalle
obbligazioni  denominati  "cambiali  finanziarie"  e  "certificati di
investimento";
   ha previsto che la Banca d'Italia, sentita la Consob, proponga  le
caratteristiche,  anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al
Ministro del tesoro, che provvede con proprio decreto;
  Vista la  proposta  formulata  dalla  Banca  d'Italia,  sentita  la
Consob, relativamente alle caratteristiche delle cambiali finanziarie
e dei certificati di investimento;
  Visto l'art. 115, comma 2, del medesimo decreto secondo il quale il
Ministro    del    tesoro   puo'   individuare,   in   considerazione
dell'attivita' svolta, altri soggetti - diversi dalle banche e  dagli
intermediari  finanziari - da sottoporre alle norme sulla trasparenza
delle condizioni contrattuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Caratteristiche delle cambiali finanziarie
                  e dei certificati di investimento
  1. Conformemente a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1994,  n.
43,  le  cambiali finanziarie hanno durata non inferiore a tre mesi e
non superiore a un anno.
  2. I certificati di investimento hanno durata superiore a un anno.
  3. Per entrambi gli strumenti il taglio minimo unitario e'  di  100
milioni di lire.
  4.  I  certificati  di  investimento offerti in serie sono tra loro
fungibili.  Essi  hanno  uguali   caratteristiche   di   durata,   di
rendimento,  di  valute  di denominazione e, se a tasso variabile, di
indicizzazione.