LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista  la  richiesta  di  stralcio  delle  aree  interessate  dalla
realizzazione  di  una  nuova  seggiovia  che  congiunga  la zona del
rifugio Scerscen con la cima Motta e la realizzazione di nuove  piste
su  un'area ubicata nel comune di Lanzada ai mappali 16, 14, 15, 162,
20, foglio 7, mappali 542, 543, 548, 26, 63, 64, 162, foglio  8  (per
la  sola  parte  interessata  dall'intervento),  mappale 13, foglio 7
(esclusivamente per la rimozione dell'esistente impianto di risalita)
sottoposta a vincolo paesistico di cui alla legge n. 1497/39 in forza
dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.  431,  nonche'  gravata  da
vincolo  di  immodificabilita'  ed inedificabilita' temporanea di cui
all'art. 1-ter della citata legge n. 431/1985, in  quanto  ricompresa
nell'ambito  territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Considerato che  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3,  della  legge
regionale  27 maggio 1985, n. 57, e' stato richiesto alla commissione
provinciale per le bellezze naturali  di  Sondrio  di  esprimersi  in
merito   alla   compatibilita'  tra  le  trasformazioni  territoriali
conseguenti alla realizzazione delle opere richieste  e  la  qualita'
paesistica dei luoghi interessati;
  Preso   atto  del  richiamato  parere  espresso  dalla  commissione
provinciale  per  le  bellezze  naturali  in  sede   di   sopralluogo
effettuato   in  data  15  giugno  1994,  nel  quale  si  ammette  la
realizzazione del nuovo impianto di risalita e del tratto di pista di
collegamento  (B-C  nella  planimetria  allegata  al  presente   atto
deliberativo  facente  parte  integrante  della presente delibera) in
quanto la  realizzazione  non  comporta  modificazioni  significative
dell'attuale  assetto  paesistico, escludendo, invece la possibilita'
di attuare la nuova pista  (tratto  A-B  nella  planimetria  allegata
facente  parte  integrante  della  presente  delibera)  in  quanto la
proposta progettuale prevede alterazioni incompatibili con la  tutela
dei luoghi;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a verificare che la stessa,  limitatamente  alle
opere ammesse, non risulti in contrasto con gli elementi di carattere
paesistico-ambientale;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di  tutela  dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della
legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della  pianificazione
paesistica;
  Riconosciuta,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti  nella  valorizzazione,  dal  punto  di vista sciistico e
turistico, dell'area sciabile esistente;
  Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di  cui  trattasi,
in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi
pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono  una  rilevanza
ed  urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo' esimersi dal
prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati  al
particolare  regime  di  salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  in  forza  dei  disposti della legge regionale 26
settembre 1992, n. 32, con  provvedimento  autorizzativo  ex  art.  7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  rilasciato  in  regime di
subdelega  dal  comune  di  Lanzada,  si  procedera'  a  valutare  la
compatibilita' dell'opera in ordine alla piu' puntuale localizzazione
e  alla  migliore  qualificazione  progettuale,  tenendo  conto delle
indicazioni   segnalate   dalla   commissione,   che   si   riportano
sinteticamente:
   1)  rimozione  impianto  di risalita esistente (sostegni di linea,
fondazioni e le due stazioni terminali)  con  conseguente  ripristino
della  continuita'  vegetale, sia mediante posa a dimora di individui
arborei di essenze identiche a quelle delle parti di bosco  contigue,
al fine di ottenere una ricucitura ambientale;
   2)   identificazione   delle   aree   degradate  conseguenti  alla
realizzazione  di  precedenti  opere  impiantistiche   e   di   piste
sciistiche;  a questa rilevazione conseguira' un progetto di recupero
da attuare con le modalita' di  maggiore  garanzia  di  un  risultato
ottimale;
   3)  il nuovo impianto di risalita dovra' essere realizzato tenendo
presenti le modalita' impartite nel decreto n.  843  del  14  gennaio
1994  dalla  comunita'  montana Valtellina di Sondrio; inoltre dovra'
essere posta attenzione agli  aspetti  percettivi  nella  definizione
della  gamma cromatica per la scelta del colore dei sostegni di linea
che  dovra' conseguire il minore impatto visivo particolarmente nella
stagione estiva.
  Le  stazioni,  per  quanto   possibile   dovranno   acquisire   una
configurazione  non estranea alla cultura dei manufatti antropici dei
luoghi, pur tenendo conto del carattere tecnologico dei manufatti;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 16, 14, 15, 162, 20,
foglio 7, mappali 542, 543, 548, 26, 63, 64, 162, foglio  8  (per  la
sola   parte  interessata  dall'intervento),  mappale  13,  foglio  7
(esclusivamente per la rimozione dell'esistente impianto di risalita)
dall'ambito territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione  di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 12 luglio 1994
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: RAFFAELE