LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Richiamata la delibera della  giunta  regionale  n.  22971  del  25
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni  ex  art.  7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad  opere  di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale  in  data  21  aprile
1994,  prot.  n.  19901,  dalla  societa' SCI per la realizzazione di
pista sciistica su un'area ubicata nel comune  di  Carona  (Bergamo),
mappali  695,  698  sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della
legge n. 1497/39, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'  ed
inedificabilita'  temporanea  di  cui  all'art.  1-ter  della legge 8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
12, individuato con deliberazione della giunta regionale  n.  IV/3859
del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985, n. 431; cio' in considerazione dell'esiguita'
delle opere;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
"risultante detta opera  necessaria  alla  funzionalita'  dell'intero
demanio sciistico e conseguentemente all'economia locale";
  Riconosciuta  la  necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare  i  suddetti  interessi
pubblici  e  sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza tali  che  la  giunta  regionale  non  puo'  esimersi  dal
prenderli  in  esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al
particolare regime di salvaguardia cui l'area  in  questione  risulta
assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito  territoriale  n.  12,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Carona (Bergamo), mappali 695,  698  dall'ambito
territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale  n.  12,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 27 luglio 1994
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO