IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge  7  settembre  1994,  n.
530,  recante  disposizioni  in  materia  di  riutilizzo  dei residui
derivanti da  cicli  di  produzione  o  di  consumo  in  un  processo
produttivo o in un processo di combustione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il   presente  decreto  individua  nell'allegato  A  i  tipi  e  le
caratteristiche dei residui nonche' le rispettive  norme  tecniche  e
condizioni  alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di
energia in un ciclo di combustione e' sottoposto alle disposizioni di
cui all'art.  5,  commi  2,  3  e  4  e  all'art.  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530.